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Nuovo obbligo di comunicare fatture emesse, ricevute e registrate


Ordine Informa

Dal 2017 tutti i titolari di partita Iva dovranno comunicare le fatture emesse, ricevute e registrate, insieme ai dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. Alla faccia della prospettata semplificazione fiscale. È questa la novità introdotta dal decreto fiscale approvato l’altro ieri dal Governo [1]. In particolare il nuovo obbligo scatta a partire da maggio 2017 e vale per per le aziende e professionisti. Sono esonerati dalla comunicazione della liquidazione Iva, ma non quella delle fatture emesse e di acquisto registrate, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva.
L’adempimento riguarda sia le fatture emesse che quelle di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre. I dati che dovranno essere trasmessi per ogni operazione sono: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.
Le modalità di invio dei dati saranno stabiliti con provvedimento dell’agenzia delle Entrate.
Con una mano il Governo toglie (spesometro e studi di settore), con l’altra aggiunge (nuovi obblighi di comunicazione delle fatture). Aumentano infatti gli adempimenti per professionisti, imprenditori e partite Iva: ogni tre mesi bisognerà effettuare la comunicazione delle fatture emesse, ricevute e registrate. Comunicazione che, oltre a implicare nuove responsabilità e rischio sanzioni, potrà comportare anche un aumento di costi per le consulenze professionali. Chi infatti si vale di un commercialista, potrà sollevarsi quantomeno dal peso dell’adempimento, ma potrebbe subire un aumento dei costi per la consulenza fiscale e commerciale. Senza contare che, in caso di inottemperanza da parte del professionista, le sanzioni ricadono sempre sul cliente-contribuente. Sanzioni che sono tutt’altro che leggere. Difatti, in caso di omessa o errata trasmissione scatta una sanzione dai 25 ai 25000 euro.
Il nuovo testo obbliga i soggetti passivi a comunicare in forma analitica almeno i dati delle parti dell’operazione, la data ed il numero di fattura, la base imponibile, l’aliquota Iva e la tipologia dell’operazione, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La previsione di questo nuovo adempimento non incide sui termini di versamento dell’imposta, che restano invariati. Coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile devono provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo a quello di rifermento; coloro che hanno optato per la liquidazione trimestrale continueranno a versare l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Non è tutto. I medesimi soggetti sono tenuti ora a comunicare in via telematica i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. La comunicazione dovrà avvenire anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito, ma saranno esonerati coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Le sanzioni, in caso di inadempimento, vanno da 5000 e 50000 euro.
[1] D.l. n. 193/2016.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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