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Nuova rateazione dei debiti verso Equitalia entro il 31 luglio


Fisco Ordine Informa

Per tutti i contribuenti che risultino decaduti, alla data del 22 giugno 2013, da un precedente piano di dilazione dei ruoli è stata prevista (art. 11 del D.L. 66/2014) una speciale forma di rateazione dei debiti verso Equitalia. Vediamo di cosa di tratta.
Si ricorda che il debitore raggiunto da una cartella di pagamento o da un accertamento esecutivo ha la possibilità di:
• chiedere una dilazione ordinaria, presentando semplice domanda, fino a 72 rate mensili (per gli importi fino a 50.000 euro);
• chiedere una dilazione ordinaria, dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, fino a 72 rate mensili (per gli importi superiori a 50.000 euro);
• chiedere una dilazione straordinaria, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria, fino a 120 rate mensili.
L’art. 19 del DPR 602/73 prevede la decadenza dal beneficio della dilazione nel caso in cui il debitore non paghi 8 rate del piano, anche non consecutive.
Con la novità del D.L. 66/2014, i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, risultavano decaduti dalla dilazione dei ruoli possono presentare domanda presso gli uffici di Equitalia per esser riammessi al beneficio.
Al momento non sono presenti direttive o comunicati stampa di Equitalia relativi alla modulistica da utilizzare per la richiesta di tale dilazione. Pertanto, in attesa che vengano predisposti i moduli, pare sufficiente presentare una domanda in carta semplice.
È necessario però rispettare le seguenti due condizioni:
• presentare tale domanda entro e non oltre il 31 luglio 2014;
• dimostrare di essere decaduti da una precedente dilazione entro e non oltre il 22 giugno 2013.
Il nuovo piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis si differenzia in parte dalla comune dilazione dei ruoli.
Infatti, può essere rilasciato per un massimo di 72 rate mensili e resta esclusa la possibilità di richiedere la dilazione straordinaria di 120 rate mensili. Una volta accordato, non potrà essere ulteriormente prorogato, neanche nell’ipotesi di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.
Un ulteriore aspetto di differenziazione rispetto ai piani ordinari riguarda il profilo della decadenza, che si verifica con il mancato pagamento di 2 rate (anche non consecutive), in luogo delle attuali 8.
In mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra possibile richiedere la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della classica rata costante.
L’ammissione al nuovo piano di dilazione impedirà a Equitalia di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore (art. 77 del DPR 602/73). Lo stesso dovrebbe valere per il “fermo delle auto” (art. 86 del DPR 602/73), nonostante ciò non sia previsto espressamente.
Laddove, invece, Equitalia avesse già precedentemente iscritto l’ipoteca e/o il fermo, la misura cautelare manterrà i suoi effetti sino al pagamento dell’ultima rata del nuovo piano di dilazione.
Non sembrano esserci preclusioni alla possibilità di domandare la dilazione quando, a causa della precedente decadenza dalla dilazione, il debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive (pignoramento presso terzi,espropriazione immobiliare). In tal caso, la concessione della “nuova” dilazione dovrebbe immediatamente bloccare la procedura esecutiva, eccezion fatta per le ipotesi in cui, ad esempio, il bene immobile sia già stato venduto all’asta o, più in generale, i procedimenti espropriativi siano oramai terminati.
(Fonte: Fisco 7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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