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Niente prelievi fiscali e contributivi sull’indennità se la trasferta è variabile


Ordine Informa

In base alle conclusioni della sentenza della Cassazione n. 16263/2018 depositata il 20/06/2018, se l’indennità di trasferta è corrisposta in modo variabile, ad esempio, escludendo i giorni in cui il lavoratore risulta assente per ferie, malattia o infortunio, si applica il regime fiscale e previdenziale di esenzione totale previsto dall’articolo 51, comma 5 del Tuir e non quello previsto dal comma 6 per i trasfertisti che comporta il prelievo fiscale e previdenziale in modo forfettario al 50 per cento. E questo anche se il lavoratore svolge una prestazione caratterizzata dall’essere eseguita sempre fuori dall’impresa al punto da essere considerato un trasfertista.
(Autori: AM)
(Fonte: Cassazione)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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