Skip to main content

Niente causali e limiti di durata per il lavoro stagionale


Ordine Informa

Dalle novità introdotte dal decreto “dignità” (Dl. 87/2018) sul lavoro a tempo determinato, è rimasto escluso il lavoro stagionale. Questa esenzione è molto importante, in quanto consente di escludere, per rapporti di lavoro destinati a ripetersi in alcuni periodi dell’anno, l’applicazione di regole assolutamente incompatibili con le prestazioni stagionali.
Non si applicano neanche i limiti di durata massima introdotti dalla riforma (24 mesi), l’obbligo di attendere 10 o 20 giorni in caso di rinnovo del contratto, il tetto quantitativo stabilito per il lavoro a termine (20% dell’organico) e la maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso di nuovo contratto tra le stesse parti (esonero limitato, tuttavia, ai soli casi previsti dal Dpr 1525/1963).
Un altro tema di rilievo riguarda la possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare il lavoro stagionale (beneficiando delle deroghe connesse).
Questione di non facile soluzione, considerato che in questo caso il soggetto che ha il fabbisogno di manodopera stagionale è un terzo (l’utilizzatore) e non il datore di lavoro. La risposta sembra essere affermativa, in quanto una prestazione si può definire “stagionale” per il suo contenuto concreto e oggettivo, a prescindere da chi sia il datore di lavoro.
(Fonte: GOV)
(Autori: AM)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X