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Nel rito Fornero spazio anche alla richiesta di Tfr e preavviso


Ordine Informa

Nell’ambito del rito Fornero il dipendente può richiedere non solo l’applicazione delle tutele conseguenti all’accertamento dell’invalidità del licenziamento, ma anche il pagamento delle spettanze dovute nel caso in cui sia riconosciuta la validità dell’atto con cui è stato cessato rapporto (in particolare, del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso).Con l’affermazione di questo principio, la Corte di Cassazione (sentenza n. 17091 depositata ieri) amplia l’ambito delle domande che possono essere proposte dal lavoratore che intende far valere l’invalidità o l’inefficacia del licenziamento e, a tal fine, attiva il c.d. rito Fornero, il giudizio sommario introdotto dalla legge n. 92/2012 (applicabile solo per i lavoratori assunti sino al 6 marzo 2015), per l’impugnazione dei licenziamenti intimati dalle imprese soggette all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La vicenda processuale nasce da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nei confronti di un lavoratore, motivato con l’esigenza di contenere i costi e fronteggiare una crisi aziendale.

Il lavoratore ha impugnato in giudizio tale licenziamento e, nell’ambito del rito Fornero, ha formulato una domanda subordinata, con la quale ha chiesto – in caso di rigetto dell’impugnazione – la condanna dell’azienda al pagamento del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso.

Il licenziamento è stato dichiarato valido dai giudici di merito; tuttavia, la Corte d’Appello ha rifiutato di esaminare le domande subordinate, ritenendo che queste non fossero ammissibili nell’ambito del rito sommario.

Per giustificare la propria decisione, la Corte ha richiamato l’art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012, nella parte in cui stabilisce che nell’ambito del rito Fornero non possono essere proposte domande diverse dall’impugnazione del licenziamento, salvo quelle “fondate sugli identici fatti costitutivi”.

La sentenza della Cassazione ribalta tale decisione, sostenendo che la norma non può essere letta in senso stretto, perché altrimenti sarebbe priva di significato. In particolare, non sarebbe ipotizzabile, secondo i giudici di legittimità, la proposizione di domande diverse rispetto al licenziamento, considerato che le sanzioni sono tutte racchiuse nell’art. 18 dello Statuto.

Al contrario, osserva la Corte, la norma serve solo ad impedire che nell’ambito del rito sommario il lavoratore allarghi il thema decidendum a fatti diversi dal licenziamento, vanificando le esigenze di celerità che caratterizzano questa prima fase processuale.

Le domande subordinate aventi ad oggetto il pagamento del TFR e dell’indennità di mancato preavviso non ampliano l’oggetto del giudizio, in quanto nascono sempre in relazione al medesimo fatto – il licenziamento – su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice, e come tali, secondo la Corte, sono da considerare ammissibili.

Questa interpretazione presenta alcuni aspetti critici; il pagamento del TFR e del preavviso (e la relativa quantificazione) richiedono accertamenti tecnici e fattuali che possono coinvolgere vicende diverse dal licenziamento, e quindi pare difficile sostenere che tali domande non ampliano il thema decidendum.

Tuttavia, tale interpretazione potrebbe non avere carattere definitivo, in quanto nei mesi scorsi una sentenza di una diversa sezione della Corte di Cassazione (n. 16662 del 10 agosto 2015) ha affermato un principio opposto rispetto a quello odierno, sostenendo che nell’ambito del rito sommario non possono essere formulate domande diverse da quelle direttamente connesse con l’impugnazione del licenziamento.

L’esistenza di due letture opposte della stessa norma richiederà, molto probabilmente, un intervento delle Sezioni Unite, che dovranno individuare qual è la corretta interpretazione che deve essere seguita dai giudici di merito.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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