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NASpI e Partita IVA, tutto quello che c’è da sapere


Fisco Ordine Informa

Con questa guida cerchiamo di fare chiarezza sulla indennità di disoccupazione NASpI e la sua compatibilità con il lavoro autonomo con partita iva
Molto spesso capita di leggere sul forum richieste di persone che vorrebbero sapere se è possibile far convivere NASpI e Partita IVA, ovvero se si può continuare a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI dopo aver avviato un’attività di lavoro autonomo.
La norma a cui attingere informazioni è il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in attuazione della Legge 183/2014 meglio conosciuta come Jobs Act. La materia è stata poi regolamentata dalla Circolare INPS numero 94 del 2015 che ha chiarito tutti gli aspetti della NASpI, in vigore dal 1° maggio 2015.
Lo stato di disoccupazione
Per prima cosa bisogna comprendere al meglio il concetto di stato di disoccupazione, condizione necessaria per poter percepire l’indennità di disoccupazione NASpI. La norma infatti recita:
L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione […]
Il Ministero del Lavoro attraverso la Circolare 34 del 2015 ha chiarito che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, ma anche coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:
 per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.000 euro;
 per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 4.800 euro.
NASpI e partita IVA per lavoro autonomo
Quindi è possibile percepire la NASpI e intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo, oppure percepire la NASpI anche se al momento della perdita involontaria del lavoro subordinato si stava già svolgendo un’altra attività di lavoro autonomo, ma a condizione di non perdere lo stato di disoccupato di cui sopra.
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore ai limiti sopra indicati utili alla conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), il soggetto beneficiario deve:
 informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività attraverso il modello NASpI-COM;
 informare l’INPS entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In questo caso, quindi con redditi inferiori ai 4800 euro per periodo, la NASpI sarà comunque corrisposta al beneficiario, ma sarà ridotta di un importo pari all’80% dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Questa riduzione si baserà sull’autodichiarazione, ma il calcolo esatto sarà fatto d’ufficio dall’INPS al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno successivo.
Solo nel caso di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si dovrà presentare una nuova autodichiarazione del reddito entro il 31 marzo dell’anno successivo. In caso di mancata presentazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma.
Nel caso di svolgimento di lavoro autonomo in concomitanza con la percezione della NASpI, se questa coinvolge più anni solari, all’inizio di ogni nuovo anno si dovrà cmunicare il reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio. In caso di mancata comunicazione la NASpI sarà sospesa fino all’acquisizione.
Decadenza dalla prestazione
Nel caso in cui dal lavoro autonomo si perpepiscano più di 4800 euro si decadrà dalla NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, quindi dal momento in cui si supererà tale soglia di reddito e quindi si perderà lo stato di disoccupato.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Come avveniva in precedenza per le altre indennità di disoccupazione, anche la NASpI può essere richiesta anticipatamente e in un’unica soluzione.
Quindi il percettore potrà richiedere la liquidazione della intera NASpI o della parte rimanente in un’unica rata, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Allo stesso modo chi aveva già un’attività da lavoro autonomo prima di richiedere la NASpI potrà richedere il pagamento della prestazione in un’unica soluzione per sviluppare a tempo pieno l’attività autonoma.
Conclusioni
Come abbiamo visto ci sono diverse soluzioni per poter continuare a percepire la NASpI e aprire o continuare una attività di lavoro autonomo. Quello che consiglio sempre è però di seguire alla lettera le indicazioni dell’INPS, soprattutto alle dichiarazioni NASpI COM in quanto è molto facile perdere il diritto all’indennità a causa di un errore formale. Se non si è sicuri di quello che si stà facendo è bene rivolgersi ad un patronato o un professionista o chiedere costantemente aiuto all’INPS.
(Autore: Antonio Maroscia)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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