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Mobilità settore pubblico: chiarimenti per il personale trasferito


News Lavoro

L’articolo 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554 ha definito il quadro normativo per il personale interessato ai processi di mobilità nel pubblico impiego, prevedendo l’iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

Questa legge, nel corso del tempo, ha subito importanti modifiche fino al 23 aprile 1998, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 che ha privato il lavoratore della facoltà di opzione.

Il messaggio 30 marzo 2018, n. 1422, a seguito dei vari procedimenti di mobilità avvenuti tra le amministrazioni pubbliche, fornisce chiarimenti riguardo agli obblighi di iscrizione e contribuzione per il personale e, in particolare, per coloro che provengono dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli enti di area vasta.

Si evidenzia che, dalla data di trasferimento, cessano le iscrizioni per le prestazioni creditizie e assistenziali non obbligatorie per l’amministrazione di destinazione e che il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine servizio.

Rimane confermata, inoltre, per i lavoratori non iscritti obbligatoriamente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la possibilità di aderirvi entro 30 giorni dal trasferimento, nonché, per coloro con l’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita (ASV) in scadenza, la possibilità di confermare volontariamente l’iscrizione previa presentazione della domanda entro un mese dalla cessazione dal servizio con diritto a pensione.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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