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MINISTERO DEL LAVORO: “maxisanzione” e lavoro autonomo occasionale


Ordine Informa

Con nota n. 16920/2014, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimento circa l’applicabilità della c.d. “maxisanzione” (ex art. 3 DL n. 12/2000) nelle ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) con P.IVA e/o ritenuta d’acconto.Nello specifico, secondo il Ministero, sarebbe da escludere l’applicabilità della “maxisanzione” in presenza di valida documentazione fiscale obbligatoria relativa al rapporto di lavoro autonomo occasionale in seguito riqualificato, come: i modelli di versamento F24 relativi alle ritenute di acconto, rilevazioni contabili e le dichiarazioni sui modelli 770, prodotti in relazione al periodo oggetto di accertamento.Quindi, qualora sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto ed in presenza della documentazione di cui sopra, non risulta applicabile la “maxisanzione” ai rapporti di lavoro autonomo occasionale riconvertiti, in seguito, in sede ispettiva.
(Fonte: Ministero del Lavoro)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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