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Maternità libera professionista: non conta l’età dell’adottato 


Ordine Informa

Per la Corte Costituzionale è incostituzionale il limite dell’età dell’adottato fissato a 6 anni per il diritto all’indennità di maternità della libera professionista in caso di adozione nazionale.
Con Sentenza numero 205/2015 del 07/10/2015 depositata lo scorso 22 ottobre la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Tale disparità di trattamento sarebbe priva di ogni ragion d’essere, continua la Corte, anche alla luce della «notevole durata», che contraddistingue la procedura di adozione nazionale e implica di frequente, allorché interviene il decreto di affidamento preadottivo, il superamento del limite dei sei anni di età del bambino.

L’interesse del minore non è meno meritevole di tutela nella procedura di adozione nazionale, in quanto anche questa registra, al pari della procedura di adozione internazionale, difficoltà e «problematiche sociali e psicologiche» anche quando il minore abbia superato i sei anni di età. La norma, inoltre, violerebbe il diritto del minore a godere della presenza effettiva della madre, nel momento delicato dell’inserimento in un nuovo nucleo familiare, e vanificherebbe quella finalità di tutela del minore, che il legislatore persegue con l’istituire tali provvidenze.

Infine la Corte sottolinea come anche il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sulla concliazione vita-lavoro, anche se inapplicabile al caso in oggetto ratione temporis in quanrto entrata in vigore il 25 giugno del 2015 ha rimosso la suddetta iniquità, svincolando l’erogazione dell’indennità dal requisito del mancato superamento dei sei anni di età del bambino. La sentenza di illegittimità riguarda quindi i casi precedenti a tale data.

(Autore: Antonio Maroscia)
(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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