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Malattia e visita fiscale 2016 del medico INPS: può essere evitata?


Ordine Informa

Assenza a visita fiscale ed esonero da controllo medico fiscale: casi di esclusione, adempimenti.
Chiedere anche un solo giorno di malattia comporta l’obbligo di reperibilità alla visita fiscale, cioè al controllo domiciliare da parte di un medico dell’Inps: non si tratta di una mera verifica della presenza del lavoratore malato al proprio domicilio, ma di un vero e proprio accertamento nel merito della patologia e della prognosi.
Il medico fiscale può essere mandato sin dal primo giorno di malattia: il medico curante, difatti, trasmette immediatamente il certificato all’Inps in via telematica, che lo riceve in tempo reale. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori pubblici, la visita fiscale può essere inviata sin dal primo giorno quando la malattia è contigua a un giorno libero (non solo festivi, ma anche non lavorativi, come il sabato, ferie o permessi).
Non in tutti i casi, comunque, il dipendente può essere sottoposto a visita fiscale, poiché alcune particolari situazioni escludono la fattibilità o l’opportunità dell’accertamento medico: il Jobs Act (col decreto attuativo dell’11 giugno 2015) e dei recenti chiarimenti dell’Inps hanno esteso a tutti i lavoratori i casi di esclusione che prima erano limitati al solo personale statale, e lasciato al medico curante maggiore discrezionalità per l’esonero dal controllo domiciliare.
Visita fiscale: i casi di esclusione
I casi in cui il lavoratore è esonerato dalla visita fiscale sono:
– ricovero presso una struttura sanitaria (non è ammissibile, infatti, la visita fiscale in ospedale);
– presenza di una patologia grave che richiede terapie salvavita (è il caso, ad esempio, di pazienti con patologie oncologiche, dializzati…);
– infortunio sul lavoro e malattia professionale;
– patologia legata a un’eventuale invalidità/ menomazione del dipendente;
– visita fiscale già effettuata nell’ambito della stessa malattia (intendendosi per tale una visita all’interno dello stesso periodo di prognosi; è possibile ricevere un nuovo controllo, invece, in caso di ricaduta).
Tali tipologie di esclusione, grazie al Jobs Act, sono ora interamente valide anche per i lavoratori privati.
Esonero dalla visita fiscale: richiesta del medico curante
Con un recente messaggio[1], L’Inps ha chiarito che il medico curante, o il personale della struttura sanitaria che segue il lavoratore, possano indicare, nel certificato telematico, i casi di esonero dalla visita fiscale.
Grazie, infatti, ad un nuovo codice inserito nella procedura web dell’Istituto (Codice E), il personale sanitario che invia la certificazione di malattia all’Inps potrà esonerare dalla visita fiscale in automatico il dipendente: il codice comporta l’esclusione del certificato dalla banca dati dei lavoratori che potrebbero essere sottoposti a visita fiscale.
Naturalmente, l’esclusione dovrà essere adeguatamente valutata dal medico, al fine di evitare pregiudizi non solo per l’Inps, ma anche per lo stesso dipendente.
Assenza visita fiscale: casi di giustificazione
Al di fuori delle ipotesi di esonero dal controllo medico fiscale, vi possono essere dei casi in cui il lavoratore risulti assente agli accertamenti domiciliari.
I casi di assenza giustificata alla visita fiscale sono:
– effettuazione di una visita medica o sottoposizione a un accertamento sanitario durante le fasce di reperibilità;
– sottoposizione a cure mediche durante le fasce di reperibilità (nelle suddette ipotesi, bisognerà avvertire in anticipo l’amministrazione o il datore di lavoro, ed esibire, successivamente, un’attestazione in merito);
– assenza per cause di forza maggiore, o per evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari;
– visita al di fuori delle fasce di reperibilità (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori privati, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per gli statali).
Il dipendente ha 15 giorni di tempo per giustificare la propria assenza al controllo domiciliare: in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, sarà sanzionato con la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia; in caso di assenza alla seconda convocazione (visita ambulatoriale), si perderà anche il 50% della retribuzione dei giorni restanti; alla terza assenza, si perderà tutto.
Assenza visita fiscale: scuse non valide
A volte possono manifestarsi delle sfortunate coincidenze che fanno risultare il lavoratore assente alla visita fiscale, anche se magari si trova in casa, come un malfunzionamento del campanello: la giurisprudenza, però, reputa la maggior parte di tali casistiche insufficienti a giustificare l’assenza al controllo medico.
Vediamo un elenco delle principali “scuse non accettate”:
– malfunzionamento del campanello o del citofono;
– non aver sentito suonare o bussare;
– mancanza del cognome del lavoratore nel citofono;
– variazione di domicilio non comunicata;
–non potersi alzare dal letto;
– espletamento di commissioni urgenti.
Anche se tali scusanti sono serie, prevale, purtroppo, il principio per cui il dipendente sia tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per accogliere il medico nelle fasce di reperibilità.
[1] Inps Mess. N. 4752/2015
(Autore: Noemi Secci)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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