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Ma davvero il Jobs Act ha cancellato la “stabilità” del lavoro? Quel luogo comune che alimenta battaglie di retroguardia 


Ordine Informa

E’ opionione diffusa – tra i tecnici, le aziende, i lavoratori e le organizzazioni sindacali – che con il c.d. contratto a tutele crescenti si sarebbe attuata una frattura netta tra il vecchio regime di stabilità del lavoro, garantito dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e un nuovo sistema, nel quale non c’è più alcuna garanzia giuridica di questa stabilità, essendo riconosciuto solo un indennizzo di tipo economico per i casi di illegittimità del licenziamento.

Il largo consenso che raccoglie questa lettura è sorprendente, perché si basa su una “sensazione” che non corrisponde affatto alla realtà normativa.

In particolare, questa opinione trascura che il passaggio dalla “stabilità” garantita del posto di lavoro alla tutela indennitaria non è certo avvenuto con il Jobs Act, ma risale alla legge n. 92/2012 (la c.d. Riforma Fornero).

Il Jobs Act si è limitato a perfezionare quella riforma, intervenendo su pochi punti essenziali: ha precisato alcuni concetti, allo scopo di renderli più “esigibili” sul piano giudiziario, ed ha introdotto un sistema di quantificazione oggettiva dei risarcimenti, togliendo la discrezionalità del Giudice sulla determinazione delle somme.

Misure importanti, essenziali per far funzionare una riforma che era rimasta incagliata in qualche eccesso di complicazione: ma certamente, non sono queste le misure che hanno cancellato la “stabilità” (presunta) garantita dal vecchio articolo 18.

Proviamo a dimostrare questo assunto analizzando l’articolo 18 – nella versione rivista dalla Fornero – e la disciplina delle “tutele crescenti” contenuta nel d.lgs. 23/2015.

Per i c.d. licenziamenti economici, la sanzione in caso in invalidità prevista dal Jobs Act rimane la stessa – tutela risarcitoria –  e cambia solo il metodo di calcolo (prima era da 12 a 24 mensilità, a scelta del Giudice, oggi sono 2 mensilità per anno di lavoro, da un minimo di 4 a un massimo di 24).

Certo, nella vecchia norma c’è scritto che in caso di “manifesta inussistenza” del motivo economico, scatta la reintegra, mentre in quella nuova manca tale indicazione. Ma si tratta di un’ipotesi molto residuale, rimessa alla discrezionalità del giudice, e nessuno può escludere che la fattispecie riviva sotto altre forme anche con il Jobs Act, in sede  giurisprudenziale.

Anche l’innovazione sui licenziamenti collettivi, che ha fatto tanto discutere, si risolve in un (utilissmo) chiarimento, di portata sicuramente estensiva, ma la regola indennitaria era già stata introdotta dalla riforma Fornero nel corpo della legge n. 223/1991; oggi viene estesa, ma sembra azzardato parlare di rivoluzione.

Per i c.d. licenziamenti disciplinari, con le “tutele crescenti” viene confermata in legge l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione sulla nozione di “fatto inesistente” introdotta dalla legge Fornero, e viene cancellato un cervellotico rinvio ai contratti collettivi. Un chiarimento utile, anche qui, ma certamente non uno stravolgimento.

Insomma: non si può dare al d.lgs. 23/2015 il merito (o la colpa, secondo le opionioni che si possono avere al riguardo) di aver cancellato il mito del lavoro stabile, perché il passaggio a un sistema che mette al centro la tutela risarcitoria va fatto risalire alla legge 92/2012.

Questo mito del lavoro stabile era, peraltro, molto ideologico e poco concreto, perché di fatto la reintegrazione ha funzionato a macchia di leopardo, ha spesso aiutato i furbi e poche volte ha tutelato i più deboli.

Bene, si potrebbe obiettare, a che serve questa riflessione? 

Serve, eccome, a spiegare quanto sia fallace ed illusoria la richiesta di tanti lavoratori (ma anche del sindacato, come accaduto nell’assurda vicenda della Franco Tosi) di ottenere, come se fosse un fringe benefit, l’applicazione del “vecchio” articolo 18, come condizione per cambiare lavoro.

Chi riuscirà a farsi concedere questo benefit, prima o poi si accorgerà che si tratta di una vittoria di Pirro, perchè anche la vecchia normativa, pur in maniera meno chiara e più raffazzonata rispetto al d.lgs. 23/2015, ha tolto centralità al sistema della reintegrazione.

Sarebbe compito del sindacato (ma -anche dei tecnici che si occupano di lavoro) spiegare questa verità ai lavoratori, invece che ingaggiare battaglie di retroguardia, orientate al ritorno ad un passato che scalda i cuori, accende le ideologie, ma, a ben vedere, è molto diverso da come viene raccontato.

(Fonte: Lavoro e Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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