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Licenziamento per chi usa i buoni pasto senza lavorare


Ordine Informa

Il datore di lavoro può licenziare il dipendente che attesta falsamente di aver prestato servizio e prende i buoni pasto.
È legittimo il licenziamento nei confronti del dipendente che attesta falsamente di aver prestato servizio in ufficio per alcune ore solo per percepire indebitamente i buoni pasto non spettanti. Tale comportamento è certamente grave e tale da minare il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

La vicenda

Il fatto portato all’attenzione della Corte attiene alla vicenda di un lavoratore che, in servizio presso una pubblica amministrazione, aveva compilato alcune dichiarazioni che attestavano la sua presenza in ufficio in orario in cui invece era assente (l’uomo era adibito normalmente a missioni esterne di tipo ispettivo): tali dichiarazioni erano state utilizzate dal dipendente per la percezione ingiustificata di buoni pasto. Buoni che, come noto, sono sostituitivi del vantaggio che altrimenti spetterebbe al lavoratore qualora il datore di lavoro fosse munito di un servizio mensa.

La sentenza

La particolarità della motivazione offerta dalla Cassazione sta nel fatto che, ai fini della condanna al licenziamento del dipendente bugiardo, non rileva il fatto che, negli orari da questi indicati come presente in ufficio, lavorasse o meno, ben potendo davvero l’uomo essere stato impegnato altrove nelle mansioni lavorative di ispezione: il punto, però, è la bugia strumentalizzata a ottenere indebitamente i buoni pasto che, invece, sono dovuti solo se il lavoratore è presente in ufficio.

Si legge testualmente nella sentenza “È superfluo stabilire se il lavoratore fosse davvero impegnato per ragioni di ufficio altrove, posto che lo stesso ha attestato di aver svolto attività lavorativa in ufficio e per questo ha beneficiato dei buoni pasto non spettanti a tale titolo, in quanto correlati ad una presenza che non vi era in realtà stata”. Sta di fatto, quindi, che i buoni fatto “non potevano essere erogati sulla base di una dichiarata prestazione lavorativa svolta in ufficio non corrispondente al vero”.

Abuso di utilizzo dei buoni pasto

Ricordiamo che un lecito utilizzo dei buoni pasto – la cui soglia non tassata è stata, di recente, portata fino 7 euro – richiede che gli stessi possano essere usati non oltre 1 al giorno, nelle sole giornate di attività lavorativa effettiva (quindi non nel caso di reperibilità, nei week end o nelle giornate di riposo infrasettimanale). Con i buoni pasto si possono acquistare solo alimenti e bevande e non altri prodotti trovati al discount (per esempio dentifrici e saponi); essi vanno poi consumati immediatamente e non possono essere portati a casa per la provvista della settimana.

I buoni non possono essere ceduti, venduti o utilizzati, per esempio, dai familiari: a “spenderli” può essere solo il lavoratore in prima persona. Infine non possono essere cumulati: per cui, nell’ambito della stessa giornata lavorativa, se ne può usare solo uno per volta. Per maggiori informazioni su questo tema leggi “Buoni pasto: abusi sull’utilizzo”.

[1] Cass. sent. n. 20726/2015.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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