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Licenziamento nullo: che fine fanno contributi e sanzioni?


Ordine Informa

Contributi previdenziali: la condanna nei confronti del datore di lavoro cambia a seconda del tipo di sentenza emessa dal giudice.
Che succede se, a seguito di impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro viene condannato a reintegrare il dipendente? Certamente scatta l’obbligo di corrispondere i contributi previdenziali e, in alcuni casi, anche le sanzioni. Ma con una importante precisazione, fornita da una sentenza della Cassazione pubblicata ieri [1].
Bisogna distinguere a seconda del tipo di vizio da cui è affetto il licenziamento [2]. Infatti, se questo viene dichiarato dal giudice:
– nullo o inefficace (per es. licenziamento orale, per motivi discriminatori o per licenziamento disciplinare se il fatto è inesistente [3]): in tal caso, il datore di lavoro, oltre a dover ricostruire la posizione contributiva del lavoratore a partire dalla data del licenziamento, deve pagare anche le sanzioni civili per omissione contributiva [4];
– annullabile (ossia intimato per una crisi aziendale in realtà inesistente o per giustificato motivo soggettivo): in tal caso invece il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni. In ogni caso, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, per cui riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.
[1] Cass. sent. n. 10718 del 25.05.2015.
[2] Cfr. Cass. sent. n. 19665/2014.
[3] In particolare il licenziamento è nullo per motivi discriminatori: di razza, di opinioni politiche, di credo religioso, di sesso, di nazionalità, di partecipazione ad un sindacato; oppure nei periodi di “non recedibilità” previsti dalla legge: di maternità, di congedo matrimoniale, ecc.
Il licenziamento è inefficace se intimato oralmente e non per iscritto.
[4] Art. 116, comma 8, l. n. 388/2000.

(Fonte: La Legge per tutti)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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