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Licenziamento: niente testimoni sulla comunicazione scritta


Ordine Informa

Non è ammissibile la prova testimoniale della lettera di licenziamento, salvo sia stata persa dal datore di lavoro senza sua colpa.
Per nessuna ragione il licenziamento può avvenire oralmente: deve sempre essere comunicato per iscritto (meglio con raccomandata a.r. che garantisce anche la data certa) [1]. Ma che succede se l’azienda sostiene di aver perso la lettera e tenti di supplire a tale deficit di prova con dei testimoni: testimoni che affermino di aver effettivamente visto la comunicazione scritta di licenziamento? La legge lo vieta [2]. E a conferma di ciò la Cassazione lo ha messo nero su bianco con una sentenza pubblicata ieri mattina [3].
Secondo, infatti, la Suprema Corte, non è consentito provare in via testimoniale la comunicazione del licenziamento posto che la legge prescrive, per essa, la forma scritta a pena di nullità. Secondo i giudici, insomma, l’esistenza della lettera di licenziamento non può essere desunta dalle deposizioni rese dai testimoni [2].
L’unica ancora di salvezza per l’azienda è sostenere (e dimostrare) che il documento contenente il licenziamento sia andato perduto senza colpa. Quindi non basta sostenere di aver smarrito la lettera, ma è necessario anche:
– che lo smarrimento sia avvenuto per una causa non dipendente dal comportamento del datore di lavoro (l’eventuale incuria nella custodia non rileva);
– che di ciò se ne dia dimostrazione in causa: non è sufficiente dire di aver “perso” la raccomandata, ma va anche dimostrata la causa che ne ha determinato lo smarrimento.
[1] L. n. 604/1966 art. 2.
[2] In virtù dell’art 2725 c.c. (atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta).
[3] Cass. sent. n. 11479/15 del 3.06.2015.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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