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Licenziamento illegittimo se si può ricollocare il dipendente


Ordine Informa

Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente, se prima non si accerta delle possibilità di ricollocarlo in azienda, anche con diverse mansioni: è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione [1], con una recente sentenza che ribalta l’orientamento prevalente in merito.
Un lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo (in pratica, per ragioni economiche) ed aveva agito in giudizio contestando l’illegittimità del recesso e la violazione dell’obbligo di “ripescaggio”. Nella contestazione, però, non aveva allegato la presenza di mansioni alternative alle quali avrebbe potuto essere ricollocato.
L’azienda ha pertanto contestato l’impugnazione dell’ex dipendente, in quanto carente delle indicazioni sul suo ricollocamento; la Corte ha però dato ragione al dipendente, stabilendo che questi non ha alcun obbligo di provare l’esistenza di mansioni alternative a cui adibirlo.
In precedenza, invece, l’orientamento giurisprudenziale prevalente prevedeva in capo al dipendente l’onere di allegare, in sede di impugnazione, l’esistenza di eventuali posti di lavoro alternativi. Tale orientamento stabiliva, tuttavia, anche l’onere di provare l’impossibilità di ripescaggio a carico del datore di lavoro. In pratica, mentre il lavoratore era obbligato ad allegare preventivamente eventuali possibilità alternative, il datore era obbligato, in un secondo momento, a provare la loro inesistenza.
La Corte di Cassazione ha ribaltato questo orientamento, statuendo che l’onere di verificare l’esistenza di mansioni alternative alle quali adibire il lavoratore sia in capo al datore di lavoro. Non ha difatti senso, secondo la Corte, distinguere tra l’obbligo di preventiva allegazione e l’onere della prova, finendo per ribaltare ingiustamente tale ultimo onere.
Pertanto, il datore di lavoro è obbligato a provare l’impossibilità di ripescare il lavoratore, pena l’illegittimità del licenziamento.
Ad ogni modo, provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore non legittima automaticamente il licenziamento. Perché questo non possa essere contestato, devono essere dimostrate anche le ragioni oggettive che lo hanno determinato, che devono essere richiamate nella lettera di recesso.
Il datore di lavoro, in qualità di imprenditore, o comunque di “vertice” di una determinata organizzazione, ha difatti piena disponibilità degli elementi a sostegno delle ragioni del licenziamento, nonché degli elementi che dimostrano l’impossibilità di ricollocare il dipendente.
[1] Cass. sent. 5592/2016.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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