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Licenziamento e giudizio di idoneità del lavoratore


Ordine Informa

L’azienda può licenziarmi a seguito di giudizio di inidoneità del medico competente?
Il giudizio di idoneità è finalizzato a stabilire se il lavoratore si trova nelle condizioni psicofisiche necessarie a svolgere una mansione specifica. L’ovvio presupposto è che detta mansione comporti l’esposizione a fattori di rischio. Tale giudizio può essere richiesto sia dal datore di lavoro che dal lavoratore [1] e viene emesso dal medico competente sulla base dei risultati degli esami medici del caso, formulando una delle seguenti conclusioni [2]:
– Giudizio di idoneità: il lavoratore è idoneo alla mansione specifica e può svolgerla senza che ciò comporti dei rischi per la salute propria e degli altri;
– Giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni: il lavoratore può svolgere una determinata mansione solo con l’adozione di particolari accorgimenti oppure può svolgere una determinata mansione, fatta eccezione per alcune attività rientranti nella mansione, ma incompatibili con il suo stato di salute.
– Giudizio di inidoneità temporanea: il lavoratore non è idoneo all’esercizio della specifica mansione per un periodo di tempo ben preciso, terminato il quale potrà essere ricollocato in quel determinato settore.
– Giudizio di inidoneità: le condizioni di salute del lavoratore sono incompatibili con l’esercizio di una determinata mansione che, pertanto, non può essergli affidata.
I giudizi del medico competente possono essere impugnati tramite ricorso, da inoltrare entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (O.D.V.) [3]. Quest’ultimo può quindi confermare, modificare o revocare il giudizio. Quanto stabilito dal suddetto collegio è inappellabile. Il datore di lavoro, i dirigenti e il medico competente sono obbligati all’attuazione piena delle indicazioni dell’organo di vigilanza e di quanto disposto in merito alle mansioni e ai turni. La mancata osservanza del deliberato rappresenta una violazione penale [4] da parte del datore di lavoro, dei dirigenti e preposti. Il lavoratore, a seguito di modifica del giudizio di idoneità, deve essere immediatamente riammesso al lavoro e può agire giudizialmente per il recupero delle spettanze durante tutto il periodo di sospensione.
In merito alla possibilità di licenziamento legata al giudizio di idoneità (o, per meglio dire, di inidoneità), la Corte di Cassazione [5] ha stabilito che la sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica, anche se permanente, non costituisce di per sé, un giustificato motivo di licenziamento.
Il datore di lavoro, qualora il dipendente non possa più svolgere la mansione fino a quel momento ricoperta, deve attivarsi per verificare se sia possibile – senza dover stravolgere l’organizzazione aziendale – adibire il dipendente ad altra mansione, anche inferiore. Solo nel caso in cui questo tentativo non avesse successo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento [6].
Il licenziamento può essere impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, tramite raccomandata A/R, di cui si deve tenere copia, oppure mediante una e-mail di posta elettronica certificata (pec). In sede di impugnazione, il datore di lavoro deve dimostrare di aver correttamente svolto il tentativo di cosiddetto “ripescaggio”, ossia di essersi adoperato al fine di utilizzare il dipendente in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, anche in mansioni inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore. Naturalmente, l’adibizione ad altre mansioni non deve comportare uno stravolgimento dell’organizzazione aziendale (ad esempio, attraverso la creazione di una mansione ad hoc). Il lavoratore, invece, ha l’onere di dimostrare specificamente come in realtà siano presenti le condizioni per la sua adibizione a una diversa mansione.
[1] Art. 41, c. 1, d.lgs. n. 81/08.
[2] Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 81/08.
[3] Art. 41, c. 9, d.lgs. n. 81/08.
[4] In violazione dell’art. 18, c. 1, lettera c del d.lgs. n. 81/08.
[5] Cass. sent., SS. UU. n. 7755 del 7.08.1998.
[6] Cass. sent. n. 3040 del 8.2.2011; Cass. sent. n. 7046 del 28.3.2011; Cass. sent. n. 23222 del 17.11.2010; Cass. sent. n. 7381 del 26.3.2010.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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