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Licenziamento disciplinare: condotte tipiche del lavoratore


Ordine Informa

Dipendenti, giustificato motivo oggettivo e risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda: abbandono del posto di lavoro, malattia falsa, insubordinazione, critica, scarso rendimento.
Con la recente riforma del lavoro e del famoso (o famigerato, che dir si voglia) articolo 18, il licenziamento disciplinare è uno dei pochi casi in cui è ancora prevista la reintegra (qualora il fatto non sia sussistente). Ma cos’è il licenziamento disciplinare e, soprattutto, quali sono i casi in cui, più spesso, viene inflitto?
Il licenziamento disciplinare viene più tecnicamente chiamato:
– giusta causa: quando la condotta del dipendente è così grave da non consentire, neanche per un giorno, la prosecuzione del rapporto, per cui il licenziamento può avvenire in tronco, senza cioè preavviso;
– giustificato motivo soggettivo: nei casi in cui la condotta è meno grave e, quindi, deve essere dato il preavviso o, in caso di rinuncia, va corrisposta l’indennità di mancato preavviso.
Ecco riepilogate le ipotesi più ricorrenti di licenziamenti per motivi legati alla condotta del lavoratore.
ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO
Di norma comporta il licenziamento con preavviso. Ma nel caso in cui dall’abbandono possa derivare pericolo per l’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o se si tratta di dipendente con mansioni di custodia o sorveglianza è possibile il licenziamento in tronco [1].
MALATTIA
Il licenziamento senza preavviso è previsto nel caso di rifiuto del dipendente di riprendere il lavoro: se per esempio, il lavoratore, non accettando l’esito della visita di controllo, ritiene di poter esimersi dal tornare in azienda in attesa di nuova visita, può essere mandato a casa immediatamente [2].
Altrettanto non si può dire quando il dipendente venga scoperto, durante la malattia, a svolgere attività lavorativa a favore di terzi [3] o a compiere attività che pregiudichi la guarigione [4]. In tali casi è necessario il preavviso.
INSUBORDINAZIONE
Frequenti sono anche i fenomeni di insubordinazione che possono variare da ipotesi più gravi con licenziamento in tronco (se il dipendente ha divulgato fatti non oggettivamente certi che ledono sul piano morale l’immagine del datore [5]) a meno gravi, con licenziamento con preavviso (se il dipendente si è rivolto con ingiurie, minacce, frasi offensive o percosse nei confronti del datore).
DIRITTO DI CRITICA
Differente dall’insubordinazione è il diritto di critica che, se ecceduto, dà luogo a licenziamento per giustificato motivo soggettivo. È necessario, ovviamente, che la critica travalichi i liminti della correttezza formale e del rispetto della verità oggettiva [6].
REATI
Ad eventuali reati posti dal dipendente è quasi sempre conseguente il licenziamento in tronco: si pensi alla mancata registrazione, da parte della cassiera, di alcuni importi, al furto dei beni aziendali, alla truffa nei confronti del datore di lavoro, ecc.
ASSENZA INGIUSTIFICATA
Il rifiuto ingiustificato di eseguire il proprio lavoro o di svolgere mansioni di livello inferiore ma a parità di retribuzione dà luogo a licenziamento con preavviso [7]. Invece è licenziabile in tronco chi non faccia ritorno sul posto di lavoro dopo la malattia.
CONCORRENZA
È passibile di licenziamento il dipendente che violi il dovere di non svolgere, contemporaneamente, altre attività in concorrenza con il datore di lavoro. Qui la partita sul licenziamento in tronco o con preavviso si gioca sul quantitativo di danni che tale condotta ha comportato all’azienda [8].
[1] Cass. sent. n. 6241/2005.
[2] Cass. sent. n. 844/1999.
[3] Cass. sent. n. 3254 del 18.02.2015.
[4] Cass. sent. n. 21253/12.
[5] Cass. sent. n. 10511/1998.
[6] Cass. sent. n. 2573/1992.
[7] Cass. sent. n. 12781/2005.
[8] Cass. sent. n. 6957/2005. Cass. sent. n. 7819/2001.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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