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La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, e ha disposto che a decorrere dal 1º gennaio 2018 per il datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale dovuta è innalzata all'82%.
La stessa legge dispone, inoltre, che i datori di lavoro interessati potranno, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continuare a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sempre con l’aliquota percentuale del 41%, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.
Con il messaggio 8 febbraio 2018, n. 594 si definiscono l’ambito di applicazione, la decorrenza e la misura del contributo e si danno istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS.