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Le dimissioni viaggeranno online


Ordine Informa

E’ tempo di dimissioni 3.0. Con il decreto sulle semplificazioni, attuativo del Jobs Act, è stata introdotta una nuova modalità per la comunicazione delle dimissioni che dovrà, a pena di efficacia, avvenire telematicamente con appositi moduli predisposti dal Ministero del Lavoro e resi disponibili sul sito istituzionale. Successivamente, con modalità che verranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le stesse dovranno essere trasmesse al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro. Introdotta una clausola di ripensamento entro sette giorni dalla trasmissione del modulo.
Per dimettersi quindi occorrerà compilare un modulo online che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. E’ quanto prevede l’articolo 26 del decreto sulle semplificazioni, emanato in attuazione della legge delega Jobs Act.
Nessun’altra forma di effettuazione di dimissioni sarà più valida, il Governo ha voluto in questo modo assestare un colpo finale alla pratica delle dimissioni in bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne lavoratrici. Ma non solo il Governo ha inteso dare attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183/14, in cui si stabilisce che la «previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore».
Nuova procedura dimissioni on-line
Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale www.lavoro.gov.it e trasmessi poi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità che verranno individuate con il decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali”.
L’intento del legislatore è quello di semplificare la vigente procedura, introdotta dalla legge n. 92/12, secondo la quale l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale «è sospensivamente condizionata alla convalida» da effettuarsi presso le Direzioni territoriali del lavoro o il Centro per l’impiego o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, come spesso si verifica, tramite la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della Comunicazione Unilav di cessazione del rapporto di lavoro.
Intermediari per la trasmissione delle dimissioni on-line
La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Viene previsto che il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Diritto di ripensamento
E’ stata introdotta una clausola di ripensamento: “entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo” il lavoratore “ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”.
Saranno successivamente individuati dal Ministero del Lavoro, con un apposito decreto attuativo, le modalità di trasmissione nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro, del lavoratore, del datore di lavoro e gli standard tecnici volti a definire la data certa di invio. Nella moratoria si continuerà ad applicare la vigente procedura prevista dalla Legge Fornero.
Sanzioni
La norma introduce sul piano sanzionatorio la previsione di una sanzione al datore di lavoro che alteri i moduli, allo stesso sarà applicata la sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. La competenza sull’accertamento e sull’irrogazione della sanzione viene riservata alle Direzioni territoriali del lavoro.
Si precisa infine che le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino, di cui all’art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151/01, continueranno a dover essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo.
(Autore: Andrea Rosana)
(Fonte: Lavorofisco.it)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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