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Le anomalie di GE.RI.CO in cerca di “compliance”


Fisco Ordine Informa

Con l’operazione “compliance” l’Agenzia delle Entrate cambia strategia: dall’analisi (quasi) esclusiva della posizione di congruità del contribuente si passa a considerare anche le anomalie presenti negli indici di coerenza e normalità economica che segnalano disfunzione tra grandezze economiche di natura contabile. Ecco le conseguenze concrete di tale cambio di strategia.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a inviare oltre 160mila lettere ai contribuenti contenenti possibili anomalie sugli studi di settore relative al periodo 2012-2014. Sono indicate 62 tipologie di anomalie: 54 sulle attività di impresa, 3 su quelle professionali e 5 su entrambe.
Le anomalie più significative oggetto di segnalazione sono le seguenti:
– irregolarità tra gli importi indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali;
anomalie nella gestione del magazzino;
– incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F – Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T – Congiuntura economica;
– anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti;
– per i professionisti, mancata indicazione del numero di “Ore settimanali dedicate all’attività” o del numero di “Settimane di lavoro nell’anno”;
– squadrature tra i dati indicati in Unico 2015 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli studi di settore, per importi superiori a 2.000,00 euro;
– indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell’attività.
È il magazzino la funzione economica più importante dove, secondo le analisi del Fisco, si annidano comportamenti poco virtuosi. L’attività di controllo sul magazzino si effettua mediante la verifica dei valori indicati nel quadro F (dati contabili) del modello degli studi di settore. In alcuni casi l’anomalia è frutto di dimenticanze: è il caso in cui le rimanenze finali di un anno sono diverse da quelle iniziali dell’anno successivo o il caso del mancato riporto nei dati extracontabili del valore del magazzino delle immobiliari (studi VG69U, VG40U, VK23U). Invece l’anomalia denominata “Incoerenza nella gestione del magazzino” scatta quando l’indice di normalità “Durata delle scorte” si presenta superiore al livello standard misurato dallo studio di settore accompagnato da un incremento delle rimanenze finali. Particolare attenzione va prestata anche alla lettera di anomalia denominata “Gravi incoerenze nella gestione del magazzino”, che si origina quando la durata delle scorte è molto alta e, comunque, superiore al doppio della soglia massima prevista dallo studio di settore, accompagnata da valori delle rimanenze finali uguali o lievemente inferiori a quelli delle esistenze iniziali. I controlli scattano anche in presenza di indici incoerenti legati alla presenza di ammortamenti senza indicazione del valore dei beni strumentali. Altro indicatore di incoerenza sotto la lente del Fisco è la presenza di costi residuali di gestione sui ricavi superiore al doppio della soglia massima.
È consigliabile gestire in modo adeguato le lettere, fornendo ogni giustificazione alle anomalie riscontrate. In particolare è necessario analizzare l’indicatore di incoerenza verificando gli elementi che compongono tale indicatore, in modo da rintracciare le cause che hanno portato al disallineamento rispetto agli standard settoriali: ad esempio, un incremento delle rimanenze finali potrebbe essere motivato da una commessa ricevuta a cavallo d’anno o da un approvvigionamento straordinario eseguito dall’impresa per approfittare di quotazioni favorevoli sul quel determinato mercato.
Dopo aver ricevuto la segnalazione di anomalia sul 2014 (o sul triennio 2012-2014), al contribuente si presentano due strade:
– se ritiene che la situazione sia giustificabile dall’andamento economico della propria attività, potrà rispondere alla lettera inviata dall’Agenzia tramite il software“Comunicazioni anomalie 2015”;
– se, invece, ritiene di aver commesso un errore nella predisposizione della dichiarazione e riconosce l’anomalia rilevata dall’Agenzia, potrà intervenire presentando una dichiarazione integrativa e regolarizzando la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori legati all’integrazione del modello Unico 2015 è necessario distinguere due ipotesi:
1) la correzione dei dati da effettuarsi sul modello degli studi di settore non comporta alcuna variazione rispetto agli imponibili e alle imposte dichiarati in origine. L’invio della dichiarazione integrativa, comprensiva del modello degli studi di settorecorretto, va accompagnato dal versamento di 31 euro (1/8 della sanzione minima applicabile a titolo di sanzione ridotta) con il codice tributo 8911 (anno 2015);
2) la correzione dei dati comporta la variazione degli imponibili e delle imposte originariamente dichiarati. In tal caso, per effetto del D.Lgs. 158/2015 le violazioni commesse in occasione della presentazione del modello Unico 2015, Irap ed eventualmente Iva possono essere regolarizzate, fino al 30 settembre 2016, fruendo della riduzione ad 1/8 del minimo ossia dell’11,25% per dichiarazione infedele oltre gli interessi legali dovuti.
Posto che le note del Fisco stanno arrivando in anticipo rispetto al termine di presentazione del modello Unico 2016, per evitare analoghe lettere nel prossimo futuro, è il caso di approfondire la tipologia di anomalia in esame in maniera da evitare ulteriori comunicazioni da parte del Fisco. Per esempio, per quanto riguarda le gravi incoerenze nella gestione del magazzino, per evitare la lettera di anomalia sarà opportuno intervenire sull’indicatore “Durata delle scorte” verificando il valore delle rimanenze finali, in quanto una sua possibile riduzione porterebbe l’indicatore entro limiti accettabili.
(Autore: Nicolò Cipriani)
(Fonte: Fisco 7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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