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Lavoro nero: nuova maxisanzione, diffida, perdita di agevolazioniDecreto Semplificazioni e sanzioni per il lavoro irregolare: maxi-sanzione, diffida, perdita delle agevolazioni e dei benefici contributivi.


Ordine Informa

Il noto Decreto Semplificazioni [1], introdotto di recente, ha cambiato nuovamente le previsioni in tema di sanzioni per il lavoro irregolare, già modificate non molto tempo fa.
Facciamo il punto della situazione, e vediamo quali sono le conseguenze nel caso in cui, presso aziende o professionisti, venga accertata l’irregolarità di contratti di lavoro, o siano trovati lavoratori in nero.

Lavoro nero: le nuove sanzioni

Cambiano, innanzitutto, le sanzioni calibrate sulle giornate di lavoro nero, poiché risultava molto difficile, per gli ispettori, calcolarne l’esatto ammontare.

In particolare, le sanzioni previste attualmente sono:

– da 1.500 a 9.000 Euro, se il lavoratore è stato impiegato per 30 giorni effettivi;

– da 3.000 a 18.000 Euro, se il lavoratore è stato impiegato da 31 a 60 giorni effettivi;

– da 6.000 a 36.000 Euro, se il lavoratore è stato impiegato oltre 60 giorni effettivi.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso d’impiego di lavoratori stranieri e minorenni.

Nel caso del lavoro nero, la maxisanzione assorbe le sanzioni dovute alla mancata consegna della lettera di assunzione al lavoratore, ed alle mancanti registrazioni nel Libro Unico del Lavoro.

Diffida

È stato reintrodotto, però, l’istituto della diffida: con la diffida ad adempiere, il datore di lavoro ha 120 giorni di tempo per regolarizzare le irregolarità sanabili, e pagare la sanzione in misura minima, oppure nella misura di un quarto, se prevista in misura fissa.

In pratica, per affievolire la sanzione, il datore di lavoro dovrà adempiere alla diffida degli ispettori, e cioè:

– dimostrare, entro 120 giorni, di aver sanato tutte le irregolarità relative al lavoro nero, compreso il versamento di contributi e premi;

– assumere il lavoratore con un contratto a tempo indeterminato, almeno con orario part time pari o superiore al 50%; 

– in alternativa, assumere il lavoratore con un contratto a tempo pieno e determinato non inferiore a 3 mesi; 

– mantenere in servizio il dipendente per almeno 90 giorni;

– pagare la sanzione irrogata.

Lavoro nero: stop alle agevolazioni

Il riscontro di violazioni in materia di lavoro sbarra l’accesso a qualsiasi beneficio normativo e contributivo [2]. In particolare, per il datore, saranno vietati:

– l’assunzione di lavoratori col Bonus disoccupati 2016 ;

– l’assunzione di lavoratori col Bonus Donne e Over 50;

– l’assunzione di lavoratori col Bonus Garanzia Giovani;

– l’assunzione di lavoratori col Bonus Giovani genitori;

– la percezione della quota spettante dell’indennità di disoccupazione o mobilità residua del lavoratore;

– l’assunzione con ulteriori eventuali bonus assunzionali;

– l’assunzione col contratto di apprendistato.

Sono inoltre preclusi il lavoro occasionale accessorio (quello, cioè, pagato con in buoni lavoro)ed intermittente, o a chiamata.

[1] D.L. 151/2015. 

[2] D.lgs. 296/2006.

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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