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Lavoro in nero: cosa (e quanto) rischia il datore di lavoro


Ordine Informa

Nonostante l’inasprimento dei controlli e la recente Riforma del Lavoro Fornero, restano numerosi i casi di lavoratori “in nero”. Ma cosa e quanto rischia il datore di lavoro che impiega un dipendente senza un contratto e senza il pagamento dei dovuti contributi e tasse? In presenza di un accertamento da parte degli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro, il titolare dell’impresa rischia una maxi-sanzione amministrativa, sanzioni previdenziali e – in alcuni casi – anche la sospensione dell’attività imprenditoriale (maxi-sanzione per lavoro nero).
L’edilizia e l’agricoltura sono tra i settori maggiormente colpiti dalla presenza di lavoro nero e di maggiore incidenza di infortuni sul luogo di lavoro. E’ bene precisare innanzitutto che per lavoro “nero” s’intende l’impiego di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego. L’applicazione delle sanzioni non è consentita in riferimento ai rapporti di lavoro con autonomi e parasubordinati, i quali restano dunque esclusi dalla previsione normativa (collaboratori a progetto, associati in partecipazione, etc.).
Le sanzioni previste per i datori di lavoro privati che non inviano la comunicazione preventiva di assunzione sono regolamentate dal cosiddetto “Collegato lavoro” (art. 4 della Legge n. 183 del 2010), che ha modificato la precedente disciplina di cui all’art. 3 della Legge n. 73 del 2002. I soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni sono tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Inps, Inail, Enals, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.).
Una maxi-sanzione amministrativa, sanzioni previdenziali e sospensione dell’attività d’impresa
Ma vediamo in sintesi quali sono le sanzioni a carico del datore di lavoro:
Maxi-sanzione amministrativa. L’impiego di lavoratori subordinati in nero comporta l’applicazione di una maxi-sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore non regolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. In caso di regolarizzazione successiva è prevista invece una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro per ogni lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare.
Sanzioni previdenziali. L’importo delle sanzioni civili legate all’evasione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi riferiti a ciascun lavoratore in nero è aumentato del 50% ed è venuto meno il tetto minimo dei 3.000 euro. Il datore di lavoro inadempiente può essere punito con la reclusione fino a 3 anni qualora non versi le ritenute entro tre mesi dalla data di contestazione o notifica dell’avvenuto accertamento della violazione (avviso di addebito).
Sospensione attività d’impresa. Oltre alle sanzioni amministrative e previdenziali, in caso di utilizzo di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% del personale dipendente trovato sul luogo di lavoro (si badi bene, il criterio numerico computa solo la percentuale di lavoratori trovati sul luogo di lavoro, escludendo le maestranze assunte e non presenti), il datore di lavoro può rischiare la chiusura temporanea dell’attività imprenditoriale.
Va precisato inoltre che tali sanzioni non vengono applicate quando, pur in mancanza di comunicazione preventiva di assunzione, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto. Al tempo stesso, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni quei datori che entro 12 mesi dalla scadenza del primo periodo di paga riferito al lavoratore irregolare denuncino spontaneamente la propria situazione debitoria agli Enti previdenziali e provvedano al versamento di contributi e premi entro 30 giorni dalla denuncia, comunicando la data esatta di assunzione al Centro per l’impiego.
Attenzione: a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (c.d. Decreto “Destinazione Italia“), la maxi-sanzione amministrativa e le relative maggiorazioni risultano aumentate del 30% per effetto dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Decreto pocanzi richiamato. I nuovi importi sanzionatori sono in vigore dal 24.12.2013. Tuttavia, per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile, si ritiene che il personale ispettivo debba individuare il momento in cui si consuma l’illecito, vale a dire indicare il tempo della cessazione della occupazione irregolare:
condotta cessata prima del 24 dicembre 2013: si applica la maxi-sanzione previgente da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero (ossia lavoro in nero seguito da successiva regolarizzazione spontanea) opera la fattispecie attenuata da 1.000 a 8.000 euro più 30 euro di maggiorazione giornaliera;
condotta iniziata o proseguita dopo il 24 dicembre 2013: si applica la nuova maxi-sanzione nell’importo da 1.950 a 15.600 euro più 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuata da 1.300 a 10.400 euro più 39 euro di maggiorazione giornaliera.
(Fonte: Lavoro e Fisco)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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