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Lavoro: i voucher, cosa sono e l’esempio di altri Paesi


Ordine Informa

Il Jobs Act e il successivo decreto correttivo ne hanno reso più trasparente l’utilizzo e meno facile l’abuso, con il via libero definitivo alla loro tracciabilità: per attivarli i committenti devono inviare un email o un sms 60 minuti prima dell’uso con tutti i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore. La mancata comunicazione prevede sanzioni da 400 a 2.400 euro. Il valore di un voucher è di 10 euro (7,50 al netto) ma esistono anche buoni da 20 e da 50 euro. I buoni lavoro in Italia sono impiegati per lo più nel settore agricolo, ma sono diffusi anche nel commercio e nei servizi. Questo tipo di meccanismo è già usato dal 2004 da altri paesi come Belgio, Francia e Regno Unito soprattutto nel campo dei servizi di assistenza alla persona e familiari.
SISTEMA DEI BUONI
Un voucher vale 10 euro. E’ inoltre disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili e un buono da 20 euro equivalente a due non separabili. Il periodo di validità di quelli cartacei è fissato in 24 mesi. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro è dunque pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo dove si considera il contratto di riferimento. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
NUOVI OBBLIGHI, SMS O EMAIL 60 MINUTI PRIMA DELL’USO 
Con il Cdm del 23 settembre è stato approvato il decreto correttivo del Jobs Act con il quale si è dato definitivo via libera alla tracciabilità dei buoni. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro – mediante sms o posta elettronica – i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Allo stesso obbligo, e con le stesse modalità, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, sono tenuti anche i committenti agricoli. Per chi non rispetta questo obbligo, si applica una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Con la circolare n. 1/2016 del 17 ottobre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni. Verrà successivamente emanato un apposito decreto con cui il ministero del Lavoro potrà definire l’uso del sistema di comunicazione tramite sms.
TETTO DI RETRIBUZIONE CON VOUCHER
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono, con riferimento alla totalità dei committenti, attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7mila euro netti (9.333 euro lordi), da rivalutare annualmente. Fermo restando il limite complessivo di 7mila euro, queste attività non possono eccedere compensi annui di 2mila euro netti (rivalutati per il 2015 a 2.020 euro netti, 2.693 euro lordi) per ciascun singolo committente se imprenditore o professionista. I soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite complessivo di 3mila euro netti (4mila euro lordi) di compenso per anno civile, da rivalutare annualmente.
LAVORO ACCESSORIO IN AGRICOLTURA
Per il settore agricolo esistono particolari limiti. I voucher possono essere utilizzati con riferimento: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; b) alle attività agricole svolte a favore di piccoli imprenditori agricoli (reddito non superiore a 7.000 euro) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
ORIGINI, DALLA SPERIMENTAZIONE A OGGI
La legge Biagi ha introdotto nel 2003 il lavoro occasionale di tipo accessorio come sottospecie del lavoro occasionale, con l’intento di far emergere il lavoro nero. Rimasto sulla carta per molti anni, il lavoro accessorio ha trovato applicazione anche nel nostro Paese solo nel 2008. Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, i voucher sono stati usati in occasione della vendemmia del 2008 (limitatamente a studenti e pensionati) e poi è stata estesa a tutte le attività agricole.
L’ESEMPIO DEGLI ALTRI PAESI
Da tempo il meccanismo dei voucher è stato sperimentato con successo in Belgio, Francia e Regno Unito soprattutto nel campo dei servizi di assistenza alla persona e familiari. Belgio: introdotti nel 2004 i titres-services permettono all’individuo di comprare servizi forniti da una società  Regno Unito: dal 2005 esistono i childcare vouchers, buoni per i servizi all’infanzia. Francia: introdotti nel 2006, combinando due sistemi di voucher preesistenti, i Cheque emploi service universel (Cesu), sono una forma di pagamento per lavori domestici e servizi di assistenza ai bambini. Nel 2009 sono stati introdotti i Titre emploi service entreprise (Tese): utilizzabile da piccole imprese per assumere e retribuire lavoratori occasionali. Austria in vigore dal 2006 i Dienstleistungscheck, una forma di pagamento per lavori.
(Fonte: Agor@)
(Autore: Ilaria Conti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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