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Lavoro estero: la natura del superminimo secondo la Cassazione 


Ordine Informa

In parallelo all’abolizione dell’autorizzazione per lavorare in un Paese extraUE, il Decreto Legislativo n.151/2015 ha previsto che alcuni elementi di tutela siano parte integrante del contratto individuale di lavoro. 
Tra questi il trattamento economico è una clausola fondamentale in quanto, non solo si stabilisce il divieto di discriminazione con condizioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva italiana applicabile, ma è necessario che venga esplicitata l’entità delle prestazioni – in denaro o in natura – connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro. Viene quindi riconosciuta nella retribuzione un fattore risarcitorio per il lavoratore.

Tornando all’Europa, il principio di non discriminazione torna anche per i distacchi transnazionale con il rafforzamento di principi e strumenti ispettivi del Decreto Legislativo n.136/2016. Un apposito Osservatorio – costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali- aiuterà lo scambio delle informazioni tra imprese e lavoratori proprio sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati, senza tralasciare l’aspetto retributivo.

In entrambi i casi non viene fatto un riferimento esplicito al cd. superminimo, non definendone la sua finalità retributiva o risarcitoria. Su questo, però, è intervenuta la giurisprudenza più volte.

Di recente, lo ha fatto la Corte di Cassazione che con la sentenza del 22 luglio 2016 n. 15217 chiarisce la natura dell’emolumento, in relazione al diritto di un dipendente di mantenere il superminimo, riconosciuto durante la permanenza in una sede estera comunitaria, anche al ritorno in Italia.

La Corte riprende delle sue pronunce precedenti per ricordare come la differenza tra compenso del disagio e compenso della professionalità “è rilevante ai soli fini della definitività o non dell’attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all’estero (Cass. n. 475/89), non della natura retributiva, sussistente in entrambe le ipotesi.”

L’indennità ha una funzione duplice: risarcire il lavoratore delle spese sostenute all’estero e compensare le condizioni di disagio morale e gravosità ambientale.

In particolare, il superminimo si contraddistingue rispetto al rimborso spese per il suo carattere di continuità e la determinabilità. La Cassazione riconosce al superminimo del lavoratore, operativo in una sede straniera, una funzione di salvaguardia della retribuzione per adeguarla alle maggiori spese sostenute all’estero. Diversamente, il rimborso spese reintegra ì la diminuzione patrimoniale legata ad una spese sostenuta per esigenze straordinarie intrinseche all’attività lavorativa.

(Autore: Erika Benedetti)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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