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Lavoro autonomo occasionale, devo dichiararlo nel 730?


Ordine Informa

I compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale devono essere, di norma, inseriti nella dichiarazione dei redditi, anche se sui compensi corrisposti sono state effettuate delle ritenute. Per dichiarare tali redditi può essere utilizzato il modello 730, oltre al modello Unico, nel quale è ugualmente presente un’apposita sezione nella quale indicare i compensi percepiti per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Il lavoro autonomo occasionale consiste nello svolgimento di un’attività non subordinata né di collaborazione, in modo non abituale. Per l’esercizio dell’attività non è richiesta l’apertura della partita Iva, in quanto manca il requisito dell’abitualità e della professionalità: non esistono dei limiti di reddito o relativi alle giornate di lavoro svolte per stabilire la sussistenza, o meno, dell’occasionalità, in quanto è necessario valutarla volta per volta. Ad ogni modo, anche se non è richiesta l’apertura della partita Iva, ciò non significa che i compensi non siano tassati: su di essi, difatti, deve essere applicata la ritenuta d’acconto, pari al 20% dell’imponibile (se il committente è sostituto d’imposta, diversamente non deve essere applicata alcuna trattenuta).
Compensi e ritenute devono poi, come abbiamo detto, essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, perché sia determinata l’imposta dovuta a titolo definitivo.
Se i redditi da lavoro autonomo occasionale sono corrisposti da un sostituto d’imposta e quest’ultimo ha trasmesso la relativa certificazione CU 2016 (che sostituisce il cud), gli importi relativi a compensi e ritenute sono già stati precaricati dall’Agenzia delle Entrate all’interno del 730 precompilato. Nel caso in cui i compensi siano stati percepiti da un committente non sostituto d’imposta, o se il committente effettua la comunicazione CU tardivamente (il termine per inviare le certificazioni relative ai lavoratori autonomi scade contemporaneamente a quello previsto per il 770), i dati relativi ai redditi percepiti ed alle ritenute subite devono essere inseriti direttamente dal contribuente (o con l’aiuto di un professionista o di un Caf). L’inserimento dei dati può essere fatto dall’interessato, sia che si tratti di 730 precompilato (che in questo caso viene integrato), sia che si tratti di 730 ordinario.
I compensi da lavoro autonomo occasionale devono essere inseriti, nel 730, all’interno del quadro D “Altri redditi”. In particolare, deve essere compilata la sezione I, rigo D5:
– nella colonna 1 deve essere inserito il codice 2 “Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”: tali redditi, se si possiede il modello Cu 2016, sono riportati alla lettera M od O, nel punto 1 “Causale”, alla sezione “lavoro autonomo”;
– se i redditi derivano da attività commerciali non esercitate abitualmente, nella colonna 1 va inserito il codice 1 (nel Cu 2016 tali redditi sono riportati alla lettera V1, nel punto 1 “Causale”, alla sezione “lavoro autonomo”);
– all’interno della colonna 2, in entrambi i casi, vanno indicati i redditi percepiti;
– all’interno della colonna 3 devono essere inserite le spese inerenti all’attività esercitata, che sono dedotte dai redditi;
– nella colonna 4 devono essere indicate le eventuali ritenute subite.
Il procedimento di calcolo dell’imposta, semplificando a grandi linee e considerando i soli redditi da lavoro autonomo occasionale, funziona in questo modo:
– si sottraggono dai compensi percepiti le spese inerenti all’attività esercitata;
– si calcola l’imposta lorda applicando le aliquote Irpef vigenti per ciascuno scaglione di reddito (23% sino a 15.000 euro, 27% sino a 28.000…);
– si calcola la detrazione spettante per il reddito da lavoro autonomo (ed eventuali ulteriori detrazioni spettanti);
– si sottraggono le detrazioni dall’imposta lorda, arrivando così all’imposta netta;
– si sottraggono le eventuali ritenute subite (come se fossero acconti d’imposta) dall’imposta netta;
– si arriva così al saldo da pagare (o da rimborsare, se a credito del contribuente).
In alcuni casi è possibile non presentare il 730, anche se sono stati percepiti redditi da lavoro autonomo occasionale. In particolare, non si deve presentare la dichiarazione dei redditi se: – l’imposta dovuta è inferiore a 10,33 euro: l’imposta è calcolata al netto delle detrazioni (per il reddito da lavoro autonomo, in questo caso) e delle trattenute subite;
– se si possiede il solo reddito da lavoro autonomo occasionale ed il reddito complessivo non supera 4.800 euro (in quanto la detrazione sul reddito, fino a tale soglia, supera l’imposta e non è rapportata al periodo di lavoro). In questi casi, tuttavia, può essere opportuno presentare il 730, per chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione le eventuali ritenute subite e non dovute. Inoltre la dichiarazione potrebbe risultare a credito anche grazie a ulteriori detrazioni (come quella per familiari a carico o per spese sanitarie) o crediti spettanti.
Il lavoro autonomo occasionale non deve essere confuso col lavoro occasionale accessorio: quest’ultima tipologia riguarda attività marginali retribuite con i voucher (buoni lavoro). Il reddito derivante da lavoro occasionale accessorio è esente da imposte e non deve essere inserito nel 730 e nel modello Unico.
(Autore: Noemi Secci)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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