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Lavoro accessorio nelle scuole, la Fondazione Studi risponde 


Ordine Informa

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro risponde ad un quesito sul lavoro occasionale accessorio sul sito www.amicimarcobiagi.com. Il parere verte sull’utilizzo di tale tipologia contrattuale per regolarizzare un docente negli istituti aderenti alla agidae per lo svolgimento di uno o più corsi che sommati non superano le 240 ore annue. Ecco la risposta della dott.ssa Silvia Donà della Fondazione Studi.

Domanda

Salve è possibile nei limiti quantitativi assumere un docente per lo svolgimento di uno o più corsi che sommati non superano le 240 ore annue per insegnare una materia o un corso curricolare inseriti nel piano di studi? Mi riferisco in particolare agli istituti aderenti alla agidae?

Risposta

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state introdotte, come tipologia di rapporto di lavoro, dagli artt. 70 – 74 del D.L.vo 276/2003 con successive modificazioni e integrazioni apportate da ultimo dalla legge 28.06.2012 n. 92, e successivamente con l’art. 7 del D.L. 28.06.2013 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9.8.2013 n. 99.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, limite economico che, da solo, rappresenta condizione di legittimità del ricorso a detta tipologia contrattuale (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, sost. dall’art. 1, co. 32, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 18 luglio 2012).

Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative in oggetto possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente.

La Riforma del lavoro (L. n. 92/2012) ha abrogato il riferimento ai settori di attività che erano tassativamente individuati dalla previgente normativa, nonché alle categorie di prestatori ammessi. Con la nuova disciplina, il lavoro occasionale di tipo accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro.

Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012), con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto.


(Fonte: Lavoro e Diritti)


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Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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