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Lavoro accessorio con i voucher


Ordine Informa

Limite annuale di utilizzo a 7mila euro netti e di 2mila per ogni imprenditore: 7,50 euro per ogni ora di lavoro.
Nella panoramica dei contratti lavorativi rivisitati dal Job Act rientra anche il lavoro accessorio, quello cioè meglio noto per via dell’utilizzo dei cosiddetti voucher, ossia i buoni introdotti diversi anni fa per pagare le prestazioni occasionali.
L’ambito di applicazione del lavoro accessorio può estendersi tanto alle attività lavorative aventi natura subordinata quanto alle attività lavorative autonome.
Il tetto massimo di utilizzo viene portato a 7mila euro annui: questo significa, in termini pratici, che, nell’arco dell’anno civile:
– ciascun lavoratore che opera con i voucher non potrà ricevere, a titolo di voucher, complessivamente più di 7mila euro netti (rivalutabili in base all’indice Istat): il limite è riferito a tutti i possibili contratti che egli possa avere con più datori di lavoro;
– invece il singolo committente – se imprenditore o professionista – non potrà erogare compensi superiori a 2mila euro netti.
Dunque, il tetto di 7.000 euro complessivi è per il singolo percipiente, mentre quello di 2.000 euro riguarda il limite che il lavoratore occasionale può percepire da ciascun imprenditore commerciale o professionista: la sommatoria di questi compensi non può sforare il tetto di 7mila euro.
La caratteristica essenziale che differenzia il lavoro accessorio da altre tipologie contrattuali è principalmente legata al compenso, posto che dalla medesima il lavoratore non può derivare più di 7.000,00 euro nel corso di un anno civile (con l’ulteriore specifica che, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, non può ricevere, da ciascun singolo committente, compensi superiori a 2.000,00 euro, presumibilmente nel medesimo periodo di riferimento).
Come è evidente, è stata alzata la soglia dei 5.000,00 euro prevista dalla previgente normativa.
Il lavoro accessorio può poi essere svolto nell’ambito di tutti i settori produttivi ed anche per gli enti locali, entro i 3.000,00 euro complessivi per anno civile, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Per chi è in Cig e/o riceve l’indennità di disoccupazione, Aspi, Naspi, ed eventuale mini Aspi residua, il limite è elevato a 3mila euro netti (in tal caso, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio).
Viene eliminato il tetto massimo di 2 mila euro che può essere pagato dalla famiglia: così, una colf o una badante, che pure lavora a tempo pieno o quasi, può essere pagata integralmente con i voucher, scavalcando di fatto il contratto di lavoro del settore.
Vi è il divieto di lavoro accessorio quando la relativa prestazione si colloca nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
In agricoltura potranno ricevere il voucher, occasionalmente e stagionalmente, solo i pensionati e i giovani con meno di venticinque anni di età se studenti, nonché tutti coloro che svolgeranno attività a favore di determinati produttori individuati dal Dpr 633/1972.
Acquisto e utilizzo
Per usufruire e ricompensare prestazioni di lavoro accessorio, sono utilizzabili carnet di buoni orari numerati progressivamente e datati, di valore stabilito con decreto ministeriale: in attesa della sua emanazione, il buono orario è pari a 10,00 euro: importo comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (13%), del premio Inail (7%) e di una commissione a favore del gestore, cioè l’Inps, che al momento è fissata al 5 per cento. Pertanto, al netto di tali oneri, il lavoratore si mette in tasca 7,50 euro per ogni ora di lavoro e sugli stessi non deve pagare alcuna imposta.
L’acquisto dei buoni lavoro orari, numerati progressivamente e datati, deve essere eseguito telematicamente. Invece, i committenti non imprenditori o i professionisti possono acquistare i voucher anche presso i rivenditori autorizzati.
Per il settore agricolo il valore del buono corrisponde all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto di riforma prevede che i committenti (imprenditori o professionisti) prima dell’inizio della prestazione accessoria, ne diano comunicazione telematica (o tramite mail e/o sms) alla Dtl competente indicando i dati del lavoratore, il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Sembrerebbe, così, uscire di scena l’attuale comunicazione preventiva inoltrata all’Inps, valevole anche per l’Inail.
Comunicazioni
I committenti – ma soltanto se imprenditori o professionisti – che intendano ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche (ivi compresi sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale – ed è su tale aspetto che sorgono le maggiori perplessità – non superiore ai trenta giorni successivi.
Il compenso è esente da imposizione fiscale e contributiva, e non incide sullo stato di disoccupazione o di inoccupazione del lavoratore. Il concessionario versa il 13% dell’importo all’Inps, il 7% all’Inail e trattiene l’1% quale rimborso spese.
È nfine previsto che il ministero del Lavoro possa prevedere specifiche condizioni per il ricorso al lavoro accessorio quanto a modalità ed agli importi da attribuire ai buoni orari per determinate categorie di soggetti svantaggiati.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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