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Lavoratori in nero: quali sanzioni per il datore?


Ordine Informa

Il datore di lavoro che si avvale di dipendenti “irregolari”, cioè senza pagare, entro il termine stabilito, i contributi o i premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, incorre nelle sanzioni previste dalla legge.
L’INPS [1] ha precisato come devono essere calcolate le sanzioni civili per lavoro nero alla luce della riforma entrata in vigore il 24 settembre 2015 [2].

In particolare, ai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, o vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano le seguenti sanzioni [3]:

a) in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie: sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate: sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.Una legge del 2010 [4] aveva previsto, per i casi “di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”, l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio di cui sopra.

Tale aumento delle sanzioni civili è stato però escluso dalla riforma, entrata in vigore il 24 settembre 2015, che ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare [5]. A partire da tale data, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” saranno quelle sopra previste, con esclusione dell’incremento del 50% degli importi risultanti che, quindi, laddove irrogato dagli ispettori INPS sarebbe illegittimo.

L’INPS precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.

Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla legge del 2010.

[1] Circolare INPS n. 129 del 13.7.16.

[2] D.Lgs n. 151 del 14.9.15.

[3] Art. 116, c. 8, L. n. 388/2000.

[4] Art. 4, comma 1, lettera a), L. n. 183 del 2010.

[5] Art. 22 D.Lgs n. 151 del 14.9.15.

(Autore: Maria Monteleone)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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