Skip to main content

L’annullamento dell’accertamento non stoppa la cartella di pagamento


Fisco Ordine Informa

La richiesta di pagamento di Equitalia è impugnabile solo per vizi propri: al contribuente non resta che chiedere il rimborso.
L’applicazione letterale e intransigente della legge partorisce, spesso, mostri. Come quello scaturito da una sentenza [1] di ieri mattina della Cassazione che, certo, non farà la felicità dei contribuenti, specie di quelli che, avendo instaurato un contenzioso con il fisco, ottengono una sentenza di accoglimento delle propria istanza.
Sentite bene, dunque, a quali conseguenze può portare una ferrea interpretazione del diritto.
Partiamo da un dato di fatto a tutti ormai noto: quando l’Agenzia delle Entrate procede a un accertamento fiscale e, nonostante la richiesta di pagamento, il contribuente non adempia spontaneamente, la riscossione di tali somme spetta ad Equitalia che procederà con la cartella di pagamento o con la comunicazione di affidamento per la riscossione.
Insomma, c’è un primo atto, che è quello dell’Agenzia, e una conseguente serie di atti (che scaturiscono dal primo) posti da Equitalia.
Che succede, però, se il contribuente ritiene illegittimo l’accertamento tributario? Molto probabilmente, azionerà una causa contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria.

Ma questo non implica, in automatico, che Equitalia non si svegli. Anzi, se il giudice non sospende l’esecutività dell’accertamento, è molto probabile che il contribuente riceva anche la cartella di pagamento.

Mettiamo allora che venga impugnata anche la cartella per gli stessi motivi per cui è stato ritenuto nullo l’accertamento. Innanzitutto è bene sapere che quest’ultimo giudizio non verrà sospeso in attesa della decisione del primo, nonostante si possa pensare che tra i due atti dell’amministrazione finanziaria (quello dell’Agenzia delle Entrate da un lato, e quello di Equitalia dall’altro) vi sia una piena interdipendenza.

Non è tutto. Se anche il giudice che decide sull’opposizione contro l’Agenzia dovesse dichiarare l’accertamento nullo, ciò non farebbe decadere anche il giudizio contro la cartella, né quest’ultimo potrà essere estinto per via della sopravvenuta vittoria contro l’atto presupposto.
E questo perché, secondo i giudici supremi, la cartella esattoriale di Equitalia può essere impugnata solo per vizi propri (tali sono, per esempio, quelli attinenti alla sua notifica, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, all’iscrizione a ruolo oltre i termini, alla prescrizione del diritto alla riscossione, al difetto di notifica, ecc.). La cartella, invece, non può essere impugnata per vizi che, invece, attengono ad altri atti precedenti, della stessa amministrazione finanziaria, nonostante siano la sua diretta causa.
Dunque, secondo la Cassazione, l’annullamento da parte del giudice tributario dell’accertamento non travolge il giudizio instaurato per impugnare la cartella di pagamento che è infatti contestabile solo per vizi propri e non per quelli relativi all’avviso di accertamento [2].
Che cosa resta da fare al contribuente? Secondo la nostra giurisprudenza – che forse non conosce i biblici tempi con cui il nostro fisco restituisce le somme illegittimamente percepite – al contribuente non resta che pagare la cartella e poi chiedere il rimborso dell’imposta.
[1] Cass. ord. n. 4818 dell’11.03.2015.
[2] In termini tecnici, è stato chiarito che, nel processo tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ., tra le cause aventi ad oggetto l’impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all’avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della “causa petendi” e, per l’effetto, del “thema decidendum”.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X