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La lettera di contestazione va letta


Ordine Informa

Nella sentenza n. 7306/2018, depositata il 14/03/2019, la Corte di Cassazione chiarisce e risolve qualsiasi contenzioso sorto in merito alle modalità di comunicazione di un provvedimento disciplinare.

Il dipendente è tenuto ad accettare la consegna manuale di una contestazione disciplinare, se questa avviene sul luogo di lavoro; tuttavia la consegna non si perfeziona se un delegato dell’azienda non legge (o non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatario.

Nel caso di specie, il contenzioso nasce quando l’azienda tenta di consegnare personalmente al dipendente, durante l’orario di lavoro, il provvedimento, ma il lavoratore rifiuta di ricevere l’atto. Il datore di lavoro, tuttavia, ha applicato il provvedimento disciplinare contenuto nella lettera, ma il dipendente ne ha ottenuto l’annullamento dalla Corte d’appello, in quanto – secondo i giudici – il provvedimento non era consegnato in modo regolare (era stata inviata anche una raccomandata, ma questa era arrivata dopo l’applicazione della sanzione disciplinare).

Questa prima decisione è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in quanto il rifiuto del dipendente è stato considerato illegittimo.

La Corte d’appello ha nuovamente annullato la sanzione disciplinare, sostenendo che non è stata fornita prova dell’avvenuta consegna del documento al lavoratore.

La Cassazione con la sentenza del 14/03/2019 ha confermato che la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare qual’è l’oggetto della comunicazione e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale. L’incompletezza della comunicazione, precisa la Corte, è indirettamente confermata dalla decisione della società di inviare il provvedimento anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Queste conclusioni hanno implicazioni operative molto rilevanti. L’eventuale consegna a mano di un atto (contestazione disciplinare, lettera di licenziamento..) deve essere sempre accompagnata dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente. Inoltre non sempre è utile inviare con raccomandata a/r un atto già consegnato a mano: si può fare ma bisogna precisare che l’altro tentativo non si è concluso per il rifiuto illegittimo del dipendente.

(Fonte: CSC)

(Autori: AM)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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