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La formazione lavoro si calcola nell’anzianità di servizio


Ordine Informa

Contratto a tempo indeterminato: il contratto collettivo nazionale non può discriminare le due categorie di lavoratori.

 

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio.

 

Lo ha chiarito una recente sentenza della Cassazione [1].

 

Ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità.

 

Già le Sezioni unite della Suprema Corte [2]avevano risolto la questione in senso favorevole ai lavoratori.

Il Supremo Collegio ha ritenuto, in sintesi, di privilegiare la tesi secondo cui l’equiparazione posta dalla legge tra periodo di formazione e quello di lavoro ordinario è inderogabile anche dai contratti collettivi, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non può introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.

 

Diversamente ragionando si arriverebbe al paradosso che i lavoratori che hanno speso più energie per formarsi, a favore della propria azienda, vedrebbero i propri diritti ridotti rispetto agli altri dipendenti.

[1] Cass. sent. n. 7981 del 20.04.2015.

[2] Cass. S.U. sent. n. 20074/2010.


(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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