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Italia-Turchia: certificazioni di distacco per massimo 12 mesi


News Lavoro

Con la circolare INPS 9 ottobre 2015, n. 168 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione dell’accordo bilaterale tra Italia e Turchia, entrato in vigore il 1° agosto 2015, in materia di sicurezza sociale. Questa circolare precisa che “per i distacchi il cui inizio è fissato a decorrere dal 1° agosto 2015, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi, le relative certificazioni potranno essere rilasciate per periodi di durata fino a 24 mesi”.

Con nota dell’11 giugno 2018, tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che la Turchia “non è in grado di applicare tale nuova norma e ha quindi rigettato le proposte”, avanzate dall’Italia, “relative a distacchi per i quali erano stati emessi, ai sensi della nuova Convenzione, certificati di copertura assicurativa di 24 mesi”. Per questo è stato “richiesto all’Istituto di procedere all’emanazione dei formulari CE 1 per un massimo di 12 mesi, al fine di poter acquisire dalla parte turca l’accordo per le relative proroghe”.

Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione del messaggio 3 agosto 2018, n. 3085, le strutture territoriali dovranno rilasciare le certificazioni di distacco (formulari CE 1) per la durata massima di 12 mesi.

Relativamente alle certificazioni già emesse per la durata di 24 mesi, per le quali il Ministero richieda la copia del formulario di copertura contributiva solo per i primi 12 mesi, dovrà essere emesso un nuovo certificato per la durata richiesta.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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