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Irap: studio associato e società semplice devono pagare


Fisco Ordine Informa

Cassazione a Sezioni Unite: sussiste un’autonoma organizzazione per studi professionali associati anche se strutturati in forma di società semplici; obbligo di versamento dell’imposta regionale per un’ampia platea di soggetti.
Doccia fredda per i lavoratori autonomi costituiti in forma di studio associato, associazione professionale o di società semplice: per le Sezioni Unite della Cassazione [1], in questi casi, l’IRAP è sempre dovuta.
La sentenza giunge dopo anni di dubbi su quelli che sono i presupposti per il pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Più volte sollecitata dai contribuenti, la stessa Corte ha fornito spesso soluzioni ambigue e divergenti, finendo per aumentare l’incertezza che regna intorno a questo balzello. La zona d’ombra si concentra, in particolar modo, sugli studi professionali, da sempre al confine tra piccole imprese e realtà ruotanti solo attorno alla figura del “capo” (il cosiddetto dominus). Così, in passato, si è detto che la presenza di una segretaria part time non costituisce elemento sufficiente a comportare l’obbligo, per il professionista, di pagare l’Irap; al contrario lo sarebbe la presenza di due o più collaboratori, retribuiti regolarmente o “a pratiche”.
Ieri, invece, un grosso passo in avanti, in termini di chiarezza, è stato fatto, anche se non nella direzione auspicata dai contribuenti. Secondo le Sezioni Unite, infatti, non sfuggono all’Irap gli studi professionali associati, neppure se strutturati in forma di società semplice: per essi si presume sempre la sussistenza dell’autonoma organizzazione, che poi è il presupposto per l’applicazione dell’imposta.
La Corte si discosta, così, dalle proprie stesse decisioni passate [2]. In altri casi, infatti i giudici supremi avevano detto che, per quanto l’esercizio professionale in forma associata possa far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, il contribuente-professionista ha sempre la possibilità di dimostrare il contrario e cioè che il risultato dell’attività dello studio dipende più dal suo lavoro personale che da quello dei singoli associati.
Il cambio di impostazione, ora, è radicale e sembra non lasciare alternative al pagamento dell’Irap. È la stessa forma associata dello studio ad essere presupposto automatico per l’imposta, dalla quale quindi non si sfugge. Per ottenere l’esenzione dall’Irap lo studio associato dovrebbe dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività. Il che è praticamente impossibile.
La legge, del resto – dice la Cassazione – parla chiaro nel momento in cui stabilisce che:
“l’attività esercitata dalle società e dagli enti” costituisce in ogni caso presupposto di imposta” [3];
sono soggetti passivi le società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni [4].
Per cui, con riferimento a questi soggetti, la natura giuridica prescelta costituisce presupposto automatico per il pagamento dell’Irap. Stesso discorso potrà essere fatto per le Stp, le nuove società tra professionisti.
La sentenza sembra, in ultimo, escludere dall’Irap tutti i contribuenti che impiegano dipendenti con funzioni meramente esecutive.
[1] Cass. S.U. sent. n. 7371/2016 del 14.04.2016.
[2] Cass. sent. n. 27007/2014, n. 4663/2014 e n. 13570/07.
[3] Art. 2, co. 1, Dlgs 446/1997.
[4] Art.3, co. 1, lett. c) Dlgs 446/1997.
(Autore: Angelo Greco)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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