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INPS: trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati


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Con la Circolare numero 106 del 22 maggio 2015 l’Inps fornisce chiarimenti in merito al trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

Con la Circolare numero 106 del 22 maggio 2015 l’Inps fornisce chiarimenti in merito al trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, nello specifico in merito al campo di applicazione della legge nei confronti dei lavoratori italiani che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria e alle prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee.

Premessa e quadro normativo

Il primo maggio del 2010, sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale: il regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

La nuova regolamentazione si applica:

  • a decorrere dal 1° maggio 2010 ai 27 stati membri dell’Unione europea – Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria- (circolari n. 82 e n. 85 del 1° luglio 2010);
  • a decorrere dal 1° aprile 2012 alla Svizzera (messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013, circolare n. 50 del 4 aprile 2013);
  • a decorrere dal 1° giugno 2012 agli Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia (circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013);
  • a decorrere dal 1° luglio 2013 alla Croazia (messaggio n. 12242 del 30 luglio 2013).

Con l’entrata in vigore dell’ASpI e mini-ASpI con la L. 92/2012 prima e l’entrata in vigore della NASpI con il D. lgs 22/2015 poi sono state stabilite nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.

Proprio a seguito di tali innovazioni normative e tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali, con la presente circolare l’INPS fornisce precisazioni in merito all’erogazione, ai sensi della legge 25 luglio 1975 n. 402, del trattamento di disoccupazione ai lavoratori italiani rimpatriati.

A tal fine l’INPS ritiene utile evidenziare che, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione prevista dalla citata legge n. 402 del 1975, nulla è cambiato, né per effetto dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, né a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012.

Dopo tali premesse la Circolare prosegue quindi indicando:

  • il campo di applicazione della legge n. 402 del 1975;
  • le modalità di trattazione delle domande;
  • le Prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee.

(Fonte: Lavoro e Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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