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Inps, si può sospendere il pagamento dei contributi?


Ordine Informa

Sono numerose, negli ultimi tempi, le aziende che vorrebbero sospendere il pagamento dei contributi previdenziali, almeno per un periodo; i costi della contribuzione, infatti, sono sempre più pesanti e soprattutto, per quanto riguarda artigiani e commercianti, sono dovuti anche se non si è guadagnato nulla, nel corso dell’anno.La sospensione totale dell’attività consente anche la sospensione dell’obbligo contributivo. 
Per il 2015, l’ammontare fisso dovuto dagli appartenenti alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti è pari a 3.543 Euro: una cifra consistente, specie per le ditte in perdita. L’importo è infatti dovuto in questa misura per le imprese il cui guadagno va da zero (compresi i soggetti con reddito negativo) sino a 15.548 Euro.

Se la perdita o la sofferenza dell’azienda si dovesse protrarre per diversi anni, l’unica soluzione sarebbe, ovviamente, la cessazione definitiva dell’attività, con corrispondente chiusura della posizione Inps (che ora avviene mediante Comunica, in un unico adempimento, assieme alla cancellazione dalla Camera di Commercio ed alla cessazione della Partita Iva).

Quando, tuttavia, la situazione di sofferenza economica è da considerarsi soltanto temporanea, esiste un’altra possibilità per non versare i contributi Inps, che è quella della sospensione dell’attività. 

La sospensione, che può avere una durata massima di 6 mesi, deve essere effettuata anch’essa con Comunicazione Unica, ed interrompe l’obbligazione contributiva verso la Gestione Artigiani e Commercianti.

Non va confusa con la sospensione dell’attività con dipendenti, che si comunica all’Inps, direttamente dal sito, con modello DM 68: in quest’ultimo caso, infatti, la ditta continua comunque la sua attività, ma senza avvalersi di personale dipendente.

Per non pagare i contributi Artigiani e Commercianti, invece, deve trattarsi di una sospensione totale dell’attività lavorativa, sia di quella operativa, che di quella meramente amministrativa. Tanto è stato specificato da un’importante sentenza del Tribunale di Firenze [1].

La stessa sentenza, tra l’altro, sconfessa il contenuto della Circolare Inps in materia di sospensione contributiva [2]: la disposizione dell’Istituto, difatti, riteneva legittimo interrompere il pagamento dei contributi solo in caso di congedo parentale, attività stagionale o servizio militare; in tutti gli altri casi, anche se l’attività non fosse effettivamente esercitata, la contribuzione era da considerarsi ugualmente dovuta.

Il Tribunale, invece, ha ritenuto non tassative le ipotesi previste nella Circolare, poiché non si tratta di una legge: pertanto, la sospensione è aperta ad ogni ipotesi, purché manchi l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, unico presupposto legislativo all’insorgere dell’obbligo contributivo[3].

Esiste, poi, dal 2015, un’ulteriore modalità per non pagare i contributi fissi, dovuti sul minimale: la possibilità è offerta dall’adesione al regime Forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 [4].

Tale regime, infatti, oltre a diverse agevolazioni fiscali ed in termini di adempimenti, consente, come avviene già per la Gestione Separata, anche agli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, di pagare i contributi in percentuale, solo su quanto guadagnato, e non in misura fissa.

Le aliquote contributive vigenti, per la Gestione Artigiani e Commercianti, escludendo i minimali, sono:

– il 22.65% per gli artigiani, ed il 22.74% per i commercianti, per redditi fino a € 46.123;

– il 23.65% per gli artigiani, ed il 23.74% per i commercianti, per redditi superiori a € 46.123, fino al massimale (pari a € 76.872 per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ed a € 100.324 per quelli privi di contributi a tale data). 

Come si determina il reddito nel regime forfettario?

Per gli aderenti al nuovo regime forfettario, il reddito non si determina secondo le regole ordinarie ( semplificando all’estremo, ricavi meno costi), ma viene calcolato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, che varia a seconda dell’attività esercitata: non si possono, dunque, dedurre le spese.

Inoltre, per valutare non solo la convenienza, ma anche la possibilità di aderire al forfettario, vanno presi in considerazione numerosi parametri: volume d’affari della ditta, esistenza di personale dipendente, consistenza dei beni strumentali… 

La sospensione dei contributi dei professionisti

Per quanto concerne la contribuzione obbligatoria dei liberi professionisti, non vi sono problemi per gli iscritti alla Gestione Separata: come accennato, i contributi sono dovuti soltanto sui guadagni, a consuntivo. Dunque, se per un periodo il professionista non fattura, nulla è dovuto all’Inps.

Per gli iscritti ad altre Casse (Avvocati, Consulenti del Lavoro, Commercialisti, etc.), è necessario vedere che cosa stabilisce la normativa interna, ossia se la Cassa in questione preveda il versamento di un contributo minimo in misura fissa, anche senza fatturato, e se permetta, in determinati casi, la sospensione dall’obbligo di pagare i contributi.

La sentenza
Tribunale di Firenze – Sentenza del 31.03.2011 – Est. Marilena Rizzo

Nei casi di sospensione volontaria dell’esercizio dell’attività d’impresa, risulta idonea a far venir mene il presupposto dell’obbligo contributivo di cui all’art. 1 L. 233/1990, solamente la sospensione della totalità dell’attività aziendale, ovvero tanto dell’attività di carattere esecutivo quanto di quella amministrativa, di organizzazione e direzione della Società.

Di conseguenza, dal momento della dichiarazione di sospensione dell’attività aziendale e per tutto il periodo di durata della stessa, l’INPS non può pretendere il pagamento del predetto obbligo, a meno che esso non abbia provato, nel giudizio di accertamento sulla fondatezza della pretesa retributiva, la sussistenza in concreto dei presupposti per l’insorgenza del credito, ossia lo svolgimento da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa necessaria alla conduzione della Società.

Infatti, le tre ipotesi di sospensione dell’obbligazione contributiva previste nella Circolare INPS n. 147 del 2 Novembre 2004 (servizio militare, congedo parentale e attività stagionali), si ritiene che non possano considerarsi tassative, in virtù della circostanza per cui manca un’apposita previsione normativa che le configuri quale numerus clausus.

Pertanto nei casi di sospensione volontaria dell’esercizio dell’attività d’impresa, per motivi diversi da quelli previsti nella circolare n. 147/2004, occorrerà stabilire, in via interpretativa, se per la durata di detta sospensione, si possa ritenere che sia venuto meno il presupposto dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva in capo all’assicurato.

[1] Trib. Firenze, sent. del 31.03.2011.

[2] Circ. Inps. N. 147/2004.

[3] Art. 1 L. 233/1990.

[4] L. 190/2014.

(Autore: Noemi Secci) 

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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