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INPS, istruzioni operative per le domande di CIGO


Ordine Informa

L’INPS illustra le nuove modalità di concessione della CIGO e fornisce le prime istruzioni sulla presentazione della domanda e di avvio dell’istruttoria
Attraverso il messaggio 2908 l’INPS illustra le nuove modalità di concessione della CIGO e fornisce le prime istruzioni operative sulla modalità di presentazione della domanda e di avvio dell’istruttoria. Vediamo di cosa si tratta.
Il Decreto 95442 del 15.04.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in attuazione dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs 148/2015.
Recentemente l’INPS con il messaggio 2908 del 01.07.2016 ha quindi fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di concessione della CIGO, dando anche le prime istruzioni operative sulla modalità di presentazione della domanda e di avvio dell’istruttoria.
Ripercorriamo dunque brevemente questa comunicazione dell’Istituto.
La nuova concessione della CIGO
Il messaggio 2908 inizia richiamando i caratteri principali del nuovo procedimento di concessione della CIGO:
competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
facoltà dell’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Uno degli elementi più importanti senz’altro introdotti dal DM 95442 è l’obbligo di presentazione per le aziende di una relazione tecnica dettagliata. Il messaggio 2908 si sofferma dunque su questo aspetto rilevante ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO.
La relazione tecnica
L’art. 2, comma 1, del DM 95442 precisa che, per ottenere la concessione della CIGO, l’impresa deve documentare attraverso una relazione tecnica (resa ai sensi dell’art. 47 del decreto 445/2000 del Presidente della Repubblica) le ragioni che hanno determinato la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa, dimostrando anche, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.
Anche eventuali richieste di proroga della domanda originaria di CIGO devono essere accompagnate dalla relazione tecnica. Sono infatti considerate domande comunque distinte, e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.
Per fornire un supporto sul contenuto della relazione tecnica, in allegato al messaggio 2908 è possibile consultare diversi modelli di relazione fac-simile relativi alle diverse causali previste. In proposito ricordiamo che gli articoli dal 3 al 9 del DM 95442 integrano le causali individuate dall’art. 1, comma 1, dello stesso decreto e di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs 148/2015.
In allegato è inoltre possibile trovare i nuovi codici evento CIGO relativi ai criteri fissati dal Decreto Ministeriale di cui sopra.
Concessione o rigetto della CIGO e supplemento di istruttoria
Il messaggio 2908 richiama l’attenzione sulla necessità che il provvedimento di concessione o di rigetto totale o parziale della CIGO debba contenere una congrua motivazione. Questa deve citare gli elementi documentali presi in considerazione e le ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento da parte dell’INPS, anche in relazione alla prevedibilità stimata della ripresa dell’attività.
È prevista poi per il procedimento di concessione, in caso di insufficienza degli elementi probatori forniti dall’azienda, la facoltà della Sede territoriale competente dell’INPS di avviare una richiesta di integrazione dei dati (vedi art. 11, comma 1, del DM 95442).
Le comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta entro 15 giorni a queste richieste costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di rigetto della domanda di CIGO.
All’esito dell’istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le modalità descritte al punto 1.7 della circolare INPS 197 del 2015.
Decorrenza della Cassa Integrazione Ordinaria
Le nuove disposizioni disciplinate dal DM 95442 si applicano alle domande presentate dal 29.06.2016. Le richieste non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal Decreto Ministeriale, saranno prese in considerazione solo se le aziende integreranno la documentazione.
Alle domande presentate prima del 29.06.2016 si continueranno ad applicare i criteri di esame, compresa la richiesta di esibizione della documentazione di corredo, previsti dal precedente procedimento di concessione gestito dalle Commissioni Provinciali come indicato nella Circolare INPS n. 7 del 2016 (nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali e competenza concessoria delle strutture territoriali dell’INPS).
(Autore: Milani Roberto)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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