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Indennità di malattia in caso di trasferimento in paese UE


News Lavoro

La libera circolazione delle persone all’interno dei paesi UE si è nel tempo rafforzata con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’UE, la creazione dello “spazio Schengen” e la direttiva generale del Parlamento Europeo e del Consiglio elaborata per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Alla luce di questi principi l’INPS ha previsto che, in caso di trasferimento all’estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’autorizzazione al trasferimento rilasciata dalla ASL o dall’Istituto stesso.

Con il messaggio 16 novembre 2018, n. 4271 si forniscono chiarimenti in merito ai provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’INPS per i trasferimenti in paesi UE.

Il provvedimento di autorizzazione va inteso come una valutazione medico-legale volta a escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto.

Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento, che non può essergli vietato, nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà sospeso il diritto all’indennità economica nel caso in cui il lavoratore compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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