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Indennità di disoccupazione DIS-COLL 2016


Ordine Informa

La Legge di Stabilità ha confermato l’indennità di disoccupazione DIS-COLL 2016 per CO.CO.CO. e CO.CO.PRO. Ecco come funziona e chi può ottenerla.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL per le Collaborazioni Coordinate Continuative e a Progetto è stata confermata anche per il 2016. Approfondiamo quindi come funziona e chi può ottenerla.
L’ultima Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31.12.2016 la possibilità per le Collaborazioni Coordinate Continuative e a Progetto di accedere in caso di disoccupazione involontaria alla DIS-COLL 2016. Questo ammortizzatore sociale è stato istituito dall’art. 15 del Decreto Legislativo 22 del 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). La Circolare INPS n. 83 del 27.04.2015 ne descriveva modalità e aspetti operativi.
Restano invece ancora esclusi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio che svolgono attività di ricerca per le università e negli enti di ricerca. Con l’Interpello 31 del 2015 il Ministero del Lavoro ha ribadito infatti che questa indennità di disoccupazione è prevista solo per le Collaborazioni Coordinate Continuative e a Progetto.
Vediamo dunque in cosa consiste la DIS-COLL, l’art. 15 del D. Lgs 22/2015 attraverso i commi dall’1 al 15 ne disciplina i vari aspetti.
Destinatari dell’ indennità di disoccupazione DIS-COLL 2016
La DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori con Collaborazioni Coordinate Continuative e a Progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata per eventi di disoccupazione che si sono verificati dall’01.01.2015 fino al31.12.2016 in seguito alla proroga della Legge di Stabilità 2016.
Questa indennità di disoccupazione non è destinata a:
– amministratori e sindaci;
– titolari di pensione o assicurati con altre forme pensionistiche obbligatorie;
– titolari di partita IVA.
Requisiti per poter accedere all’indennità
La DIS-COLL spetta ai lavoratori riportati sopra e individuati dal comma 1 dell’art.15 del D. Lgs 22/2015 che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Devono essere quindi soddisfatti congiuntamente questi requisiti:
 al momento della presentazione della domanda possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015;
 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso;
 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 dell’art. 15 del D. Lgs 22/2015 di durata pari ad almeno 1 mese, che abbia generato un reddito pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contribuzione nell’anno solare in cui avviene la cessazione dal lavoro.
Durata della DIS-COLL 2016
La DIS-COLL viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso. La durata massima è comunque di 6 mesi.
Ai fini della durata non vengono conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della DIS-COLL. Durante il periodo di fruizione della prestazione non verranno inoltre riconosciuti i contributi figurativi.
Importo dell’indennità
La retribuzione di riferimento per calcolare l’importo della DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile a fini previdenziali. Questa retribuzione risulta dai versamenti contributivi provenienti dai rapporti di collaborazione relativi all’anno in cui si è verificato la cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o loro frazioni.
L’importo sarà il 75% del reddito medio mensile determinato come sopra quando questo é pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile risulti superiore, l’importo come stabilito prima vieneincrementato di un’ulteriore cifra pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. L’importo massimo mensile della DIS-COLL non potrà comunque superare 1.300 euro.
L’importo viene inoltre rivalutato annualmente secondo la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Dal 4° mese, quindi dal 91° giorno della fruizione, l’importo mensile verrà ridotto del 3% ogni mese.
Come presentare la domanda di DIS-COLL
La domanda per richiedere la DIS-COLL va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione della Collaborazione Coordinata Continuativa o a Progetto. E lo si può fare collegandosi al sito internet dell’istituto accedendo con il proprio PIN, oppure telefonando al Contact Center Integrato INPS – INAIL o attraverso gli Enti di Patronato.
La DIS-COLL decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione della collaborazione lavorativa se la domanda viene presentata entro l’8° giorno. Presentando invece la domanda dopo l’8° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro l’indennità di disoccupazione spetta dal giorno successivo alla presentazione stessa.
Maggiori informazioni sulla presentazione della domanda, le condizioni di decorrenza e come riscuotere la DIS-COLL potete trovarle sul sito dell’INPS qui.
Condizionalità e decadenza della prestazione
La fruizione della DIS-COLL è legata a condizioni che se non rispettate portano alla decadenza del beneficio.
Decade quindi in caso di:
 perdita dello stato di disoccupazione;
 inizio di un’attività di lavoro autonoma o parasubordinata o di impresa individuale senza comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se questa già esiste, alla data di presentazione della domanda va comunicato il reddito che si presume ricavare;
 rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
 raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
 diritto all’assegno ordinario di invalidità, a meno che non venga scelta la DIS-COLL;
 mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Nel caso in cui il beneficiario della prestazione inizi un’occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 5 giorni la disoccupazione DIS-COLL viene una sospesa d’ufficio. Terminata la sospensione l’indennità torna ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante.
Per un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui deriva un reddito pari o inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro per il lavoro autonomo, 8.000 euro per il lavoro parasubordinato), l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito presunto rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno. Anche per il lavoro accessorio che comporta un reddito annuale superiore a 3.000 euro (anno civile) é prevista una riduzione dell’80% del reddito presunto con le stesse modalità precedenti. Compensi pari o inferiori a 3.000 euro annuali (anno civile) sono invece interamente cumulabili.
Maggiori informazioni sulle condizioni di decadenza della DIS-COLL o sulla sua compatibilità in caso di nuova attività lavorativa potete trovarle sul sito INPS.
(Autore: Milani Roberto)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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