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Incentivi per l’occupazione: un confronto tra vecchie e nuove misure


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E’ oramai consolidato il passaggio del testimone nell’ambito degli incentivi occupazionali per i giovani. Come è oramai di nostra conoscenza, anche sulla base del Decreto Direttoriale correttivo, il 31 gennaio 2017 ha chiuso i battenti l’incentivo Garanzia Giovani, un programma finanziato con i fondi dell’UE per incentivare l’occupazione giovanile, che secondo le ultime stime ha favorito oltre 55 mila assunzione di giovani, esaurendo completamente le risorse economiche poste a dispozioni delle regioni. L’incentivo Garanzia Giovani riguardava giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, registrati al portale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it) e definiti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training: non inseriti in un percorso di studi (secondaria superiore/Master/PhD); non occupati – ai sensi del d.l.vo 181/2000 – ; non inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE)1304/13. Dopo che la registrazione era stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo era necessario che il giovane avesse compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spettava anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età era stato già compiuto. Le assunzioni dovevano essere decorrenti dal 1° maggio 2014 al 31 genniao 2017.
Il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato (es: Agenzie per il Lavoro) attribuivano al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stimava il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione secondo la segente classificazione :
– classe di profilazione 1: difficoltà BASSA; – classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA; – classe di profilazione 3: difficoltà ALTA; – classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.
Sulla base della classe di profilazione venivano assegnati dei bonus alle aziende, così strutturati:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE
Bassa Media Alta Molto Alta
Contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o – – 1500 2000 uguale a 6 mesi
Contratto a tempo determinato o somministrazione maggiore o uguale – – 3000 4000 a 12 mesi
Contratto a tempo indeterminato e APPRENDISTATO 1500 3000 4500 6000
Il decreto direttoriale n. 11/2015 e la Circolare Inps n. 129/2015 hanno definito le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale Garanzia Giovani, anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro era pari o superiore a sei mesi. Anche in somministrazione di lavoro.Nei casi in cui la proroga consentiva di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro poteva chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi (art. 5, comma 4, come modificato dal decreto direttoriale n. 11/2015). Per il tempo indeterminato l’agevolazione era estesa anche a scopo di somministrazione di lavoro.
In forza del decreto direttoriale n. 11/2015, il bonus occupazionale era cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali (da intendersi: retribuzione correnti e differite, contributi previdenziali ed assicurativi) con gli incentivi che presentavano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro. Incentivi rivolti a particolari categorie di datori di lavoro o di lavoratori. Il bonus occupazionale doveva considerarsi interamente cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. Non selettivi vuol dire applicabili a tutti i datori di lavoro e per l’assunzione di qualsiasi lavoratore. Il predetto bonus occupazionale era cumulabile, senza limitazioni, ad esempio con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 (triennale) e 2016 (biennale). Con il contratto di Apprendistato Professionalizzante, con esclusione del punto f) – fino a 9 dipendenti ed entro il de minimis.
Con il decreto direttoriale n. 16/2016 si era raddoppiato il bonus occupazionale concesso alle aziende che assumevano dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 giovani provenienti da un percorso di tirocinio curriculare e/o extracurriculare di Garanzia Giovani, purchè attivato entro il 31 gennaio 2016. Si chiamava superbonus occupazionale e riconosceva, appunto, un incentivo economico del valore tra i 3 mila e 12 mila euro, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate. L’incentivo operava ed agiva solo in caso di un’ assunzione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e solo nel caso in cui il giovane Neet avesse svolto o stava ancora svolgendo un tirocinio avviato (tirocinio curricolare e/o extracurricolare) sempre nell’ambito di Garanzia Giovani, entro il 31 gennaio 2016. Il quid dell’incentivo non era univoco ma era determinato dalla classe di profilazione assegnato al giovane Neet nell’ambito della Garanzia Giovani dal centro per l’impiego od altri servizi competenti (Es: Agenzie pr il Lavoro).
Profilazione BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA
Contratto a tempo indeterminato 3000 6000 9000 12000
L’incentivo era cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. Era inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali. Il SuperBonus era fruibile in 12 quote mensili di pari importo mentre in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (rispetto ai 12 mesi) era riconosciuto in misura proporzionata alla durata. Era liberamente fruibile nel rispetto del limite della regola del de minimis, pari ad € 200 mila nell’arco di tre anni. Oltre tale limite del de minimis (oltre il quale era possibile procedere) invece, come espresso dalla recente prassi amministrativa (decreto direttoriale n. 385/ 2015 e circolare INPS n. 32/2016) occorreva rispettare delle ulteriori condizioni soggettive molto particolareggiati nonchè il complicato calcolo dell’incremento netto occupazionale
Con il 2017, lo scenario cambia, perchè sono previsti da due decreti direttoriali, un bonus nazionale giovani ed un bonus giovani sud. Entrambi alla Corte dei Conti ed in attesa di Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevedono uno sgravio contributivo volto ad azzerare la contribuzione previdenziale a carico ditta per un valore massimo di 8060 euro annui. Nello specifico, il bonus giovani è un incentivo rivolto ai datori di lavoro su tutto il territorio nazionale che assumono giovani non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione (c.d. NEET) con contratto tempo indeterminato, contratto di apprendistato professionalizzante, contratto a tempo determinato di durata iniziale di almeno sei mesi, anche in somministrazione. Esclusione nel domestico,voucher,intermittente. E’ rivolto ai giovani Neet iscritti a garanzia giovani tra i 16 e i 29 anni. Nel caso di superamento del limite del “de minimis” è necessario che l’assunzione realizzi un incremento netto occupazionale, e per i soli giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di soddisfare l’incremento netto occupazionale, ricorra in modo alternativo una serie di condizioni: a. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna.
L’incentivo ha una validità per 12 mesi e riguarda le assunzioni effettuate dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Come già accennato, la misura concerne uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail (non concerne la quota a carico del lavoratore) per lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, entro il tetto di 8.060 euro annui per un periodo massimo di 12 mesi. Non risulta assolutamente cumulabile con altre tipologie di incentivi. la misura scende ad uno sgravio al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata iniziale di almeno 6 mesi, entro il tetto di 4.030 euro per un periodo massimo di 12 mesi. Non cumulabile con altre tipologie di incentivi.
L’incentivo è fruibile nei limiti del “de minimis” (200mila euro in tre anni) con la possibilità di andare oltre questi limiti nel caso in cui l’assunzione consenta di realizzare un incremento occupazionale netto in termini di aumento del numero di unità lavorative.
L’incentivo bonus Sud è rivolto ai datori di lavoro in 8 regioni italiane (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna) che assumono giovani disoccupati con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, anche in somministrazione. Esclusione nel domestico,voucher,intermittente. E’ rivolto a : 1) Giovani disoccupati (privi di impiego) tra i 16 e i 24 anni; 2) Disoccupati con più di 24 anni (almeno 25 anni) se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per ambedue le categorie si prevede che non debbano aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro richiedente ove nel caso della somministrazione di lavoro dovrebbe concerenere il doppio requisito verso l’APL in qualità di datore di lavoro formale e richiedente, e verso l’utilizzatore quale datore di lavoro sostanziale ed effettivo fruitore del bonus. Altrimenti l’APL sarebbe facilmente utilizzabile come strumento per eludere il divieto. Anche in questo caso, concerne uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, entro il tetto di 8.060 euro annui per un periodo massimo di 12 mesi non cumulabile con altre tipologie di incentivi. L’incentivo è fruibile nei limiti del “de minimis” (200mila euro in tre anni) con la possibilità di andare oltre questi limiti nel caso in cui l’assunzione consenta di realizzare un incremento occupazionale nettoin termini di aumento del numero di unità lavorative.
Infine, abbiamo la Decontribuzione dettata dalla legge di Bilancio 2017 per i datori di lavoro su tutto il terriorio nazionale che assumono giovani studenti con contratto a tempo indeterminato od in apprendistato, anche in somministrazione. Con esclusione del lavoro domestico e degli operai agricoli. Molto probabilmente anche del lavoro intermittente. L’incentivo è circoscritto all’assunzione, entro i sei mesi successivi
all’”acquisizione” di tutti i titoli della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria, di studenti nell’ambito di attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari) o all’assunzione di studenti con i quali è stato effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione (apprendistato duale). Con lo scopo di promuovere i percorsi di integrazione formazione-lavoro, è previsto che l’incentivo spetti solo al datore di lavoro presso la cui impresa il giovane abbia svolto: 1) un periodo di apprendistato duale ovvero 2) alternanza scuola-lavoro (tirocini curriculari).
Abbiamo uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, per lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, entro il tetto di 3.250 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi. In relazioni alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Rispetto al precedente bonus garanzia giovani è scomparsa la profilazione del Neet ossia il livello di profilazione che andava da 1 a 4, con l’intento di misurare la distanza del giovane dal mondo del lavoro e sulla base di ciò l’Ente preposto organizzava uno specifico percorso di misure specifiche rivolte all’occupazione. Sulla base del livello di profilazione l’azienda a contratto/ricollocazione avvenuti otteneva un bonus, nelle misure prima indicate: in sostanza otteneva la possibilità di un credito contributivo da portare in F24 nella totalità della sua misura da € 1500 a € 6000, ovvero da 3000 a € 12000 nel caso del superbonus. Insomma le eccedenze contributive, rispetto al debito contributivo dovuto, venivano utilizzate a compensazione della massa contributiva facente capo alla posizione previdenziale dell’azienda. Inoltre, come abbiamo citato nella trattazione, il bonus e super bonus garanzia giovani potevano essere cumulati con altri incentivi/agevolazioni, e potevano essere goduti in via generale nella sua misura massima a diminuzione del monte complessivo contributivo. Ovviamente, come evidenziato all’inizio del presente capoverso, le nuove misure 2017, ritengono ininfluente la classe di profilazione del giovane, quindi il datore di lavoro beneficierà di uno sgravio contributivo pari al 100% ma dei soli contributi dovuti entro una misura massima di 8060 annui ovvero 4030 per i tempi determinati ovvero 3250 nel caso dell’alternanza suola-lavoro. Pertanto, rispetto al passato, tale misura 2017 non offrirà al datore di lavoro la possibilità di vedersi riconosciuto un bonus che posto in misura fissa (da 1500 a 12000) possa consentire di poter andare a credito contributivo da utilizzare a conguaglio nell’F24, con la massa complessiva previdenziale.
Con tale configurazione, l’apprendistato professionalizzante, che mantiene sempre il suo appeal rispetto al tempo indeterminato a livello di contribuzione ma anche di scelta gestoria delle risorse umane, ne esce penalizzato. Nel 2016 un apprendistato professionalizzante con una retribuzione lorda di € 1000,00, il debito inps comprensivo della quota lavoratore (11,61%+5,84) era di € 174,75. Prendendo il bonus occupazionale vecchio stile (1500;3000;4500;6000) diviso in 12 quote mensile (125;250;375;500), dato un debito contributivo di € 174,75, avevamo per un livello 1 di profilazione un debito inps nettizzato di € 49,75; per un livello 2 si andava a credito inps di €75,25; per un livello 3 il credito saliva a €200,75; approdava al quarto livello ad €325,25. Quindi nel 2016, le aziende potevano utilizzare tutto il credito ottenuto con il bonus e super bonus garanzia giovani. Viceversa, come più volte evidenziato, nel 2017 l’incentivo subisce una drastica riduzione configurativa perchè è pari al 100% dei soli contributi previdenziali dovuti ed entro un tetto massimo di 8060 o 3250. Quindi, l’agevolazione è fino a capienza contributiva dovuta, tale che l’azienda azzera la sola quota a carico datore di lavoro, pari ad € 174,75 su base mese. Così di fatto perdendo, rispetto al 2016, la possibilità di portarsi somme a credito: fattispecie che crea una zona d’ombra sull’ apprendistato quale forma principe di ingresso occupazionale per i giovani.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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