Skip to main content

Incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori


News Lavoro Ordine Informa

Definite dall’INPS le indicazioni operative per l’ammissione all’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
L’INPS ha finalmente emanato la tanto attesa circolare contenente le modalità operative per l’attuazione dell’art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 – convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 – che ha istituito in via sperimentale, nel limite di risorse determinate, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
L’INPS precisa che la locuzione legislativa “giovani fino a 29 anni di età” comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. L’incentivo spetta, inoltre, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato. Non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici e per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito.
L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.
Sul sito internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma.
Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
– la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”; il rilascio del modulo telematico sarà preventivamente annunciato mediante pubblicazione di specifico messaggio; all’istanza non deve essere allegata alcuna documentazione.
Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS – mediante i propri sistemi informativi centrali – verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica – esclusivamente in modalità telematica – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Allegata circolare Inps
Inps Circolare numero 131 del 17-09-2013 Incentivi assunzioni dal 7.8.2013


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X