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Il Tfr in busta paga consente la cessione del quinto dello stipendio


Ordine Informa

Sono un lavoratore dipendente: se chiedo l’anticipo del TFR in busta paga (quota integrativa della retribuzione) posso in un secondo momento chiedere un finanziamento con cessione del quinto di stipendio?
Come noto, la legge di Stabilità 2015 [1] prevede che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato – con esclusione di quelli del settore agricolo e domestico – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi possano chiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione anticipata del TFR (trattamento di fine rapporto) che spetterebbe invece, di norma, alla cessazione (per qualunque causa) del rapporto di lavoro. In questo modo il TFR viene corrisposto sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (viene quindi detto “Quir” ossia quota integrativa della retribuzione).

Per chiedere la quota di TFR come Quir il dipendente dovrà presentare una richiesta alla propria azienda attraverso un apposito modulo [2]; la richiesta sarà irrevocabile per tutto il triennio. Pertanto, la liquidazione della Quir avrà effetto:

– dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza per i dipendenti che prestano la loro attività per quei datori che non si avvalgono della possibilità di finanziamento assistito e garantito dall’Inps;

– dal quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza per i dipendenti che prestano la loro attività per quei datori che si avvalgono della possibilità di finanziamento assistito e garantito dall’Inps.

Per poter chiedere l’integrazione della retribuzione mensile tramite anticipo del TFR in busta paga è necessaria l’assenza di disposizione del Tfr, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di finanziamento. L’accertamento della sussistenza di tale condizione e dei requisiti per il diritto alla liquidazione mensile della Quir è effettuato dal datore di lavoro [3]. Pertanto il lavoratore, dopo aver scelto di ottenere in busta paga l’anticipo del TFR, potrà utilizzare soltanto il Tfr già maturato a garanzia di futuri finanziamenti.

Diverso invece è il caso della cessione del quinto dello stipendio: si tratta, infatti, di una parte della retribuzione del tutto distinta dal Tfr che può essere, quindi, liberamente utilizzata dal lavoratore, nei limiti previsti dalla normativa, per chiedere un finanziamento.

[1] Art. 1, commi da 26 a 35, della legge 190/2014.

[2] Inps circolare n. 82 del 23.04.2015.

[3] A norma dell’art. 5, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2015, n. 29.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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