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Il lavoro nei call center: cosa cambia dopo le riforme 


Ordine Informa

Le tante innovazioni sul lavoro approvate nell’ultimo periodo hanno un grande impatto per il settore dei call center, a causa del peso determinante che ha il costo e la gestione del personale sull’attività delle imprese del settore.
Una misura che sicuramente comporta effetti rilevanti per l’intero settore è quella, contenuta nel c.d. codice dei contratti (d.lgs. n. 81/2015), che prevede l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto.

A seguito di questa misura, dal 25 giugno scorso non possono essere stipulati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in corso a tale data, invece, possono essere eseguiti fino alla scadenza naturale). L’abrogazione ha portata generale, nel senso che non ci sono settori per i quali il contratto può continuare ad essere utilizzato.

Con l’abrogazione del lavoro a progetto non scompare, tuttavia, il lavoro parasubordinato, in quanto non è stata cancellata la fattispecie tradizionale prevista dall’art. 409 c.p.c., il contratto di collaborazione coordinata e continuativa; l’unica differenza, rispetto al passato, riguarda i contenuti del contratto, in quanto non dovrà più essere specificato il progetto affidato al collaboratore e non dovrà necessariamente essere fissato un limite di durata.

Per i rapporti di collaborazione stipulati nei call center, inoltre, non si applicherà la presunzione di subordinazione che entrerà in vigore per gli altri settori a partire dal 1 gennaio del 2016. Tale presunzione, infatti, non opera per i settori nei quali il trattamento economico e normativo del collaboratore è disciplinato da un accordo collettivo, come accade per i call center.

La legge, in realtà, non chiarisce se l’accordo collettivo può essere preesistente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015; tuttavia, in mancanza di una preclusione espressa, l’esenzione sembra pacificamente applicabile anche ai settori dove l’intesa collettiva è stata siglata prima del 25 giugno 2015.

Certamente, non sarà agevole per gli operatori di call center continuare ad applicare una disciplina collettiva costruita intorno ad una fattispecie contrattuale – il lavoro a progetto – che non esiste più; sarebbe quindi utile rinnovare o, comunque, aggiornare gli accordi firmati prima della riforma, cancellando i riferimenti alla normativa ormai abrogata.

Va poi ricordato che dal 1 gennaio 2016 i rapporti di collaborazione potranno beneficiare di un percorso di emersione incentivata, che garantirà l’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi in caso di assunzione a tempo indeterminato (e mantenimento in servizio per almeno 12 mesi) dell’ex collaboratore.

Un altro impatto rilevante – ma non per forza positivo – per il settore dei call center è determinato dall’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità, in favore delle imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2015. La misura, come in altri settori, ha sicuramente avuto il merito di favorire la stabilizzazione di quei lavoratori impiegati mediante contratti flessibili o rapporti parasubordinati. Ma questo impatto positivo è controbilanciato, per i call center (ma non solo) dall’effetto distorsivo che ha prodotto nelle gare per il rinnovo dei servizi. Gli operatori di nuova costituzione, assumendo personale tramite l’incentivo, hanno potuto gareggiare con un costo del lavoro notevolmente più basso rispetto alle aziende già presenti sul mercato. Il risultato di questa operazione è che la misura ha finanziato nuovi posti di lavoro ma ne ha compromessi altri.(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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