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Il diritto di accesso agli atti apre anche agli appaltatori


Ordine Informa

Per poter esercitare il diritto di accesso agli atti necessario a passare sotto esame la capacità dell’ente di effettuare i pagamenti nei confronti dei fornitori, non è necessario avere un rapporto diretto con un ente di natura pubblicistica . Questo diritto si estende a catena, e riguarda anche chi ha stipulato un contratto con una società privata che, a sua volta, si è vista affidare un appalto dall’ente pubblico in questione: in particolare, se il privato appaltatore non onora i contratti con la società “a valle”, quest’ultima può bussare direttamente alle porte dell’ente pubblico, e mettere gli occhi sul contratto di appalto, sugli stati di avanzamento lavori, sui certificati e sui mandati di pagamento emessi in favore dell’appaltatore.
Lo ha stabilito il Tar Lazio, nella sentenza 8639/2013, che sulla base di questo ragionamento ha dato ragione a una Srl impegnata senza successo nella richiesta degli atti a un’università. La Srl, infatti, aveva firmato un contratto con un’altra società privata, titolare di un appalto bandito dall’ateneo per una serie di interventi sulle strutture. Il lavoro era stato eseguito, ma i pagamenti previsti dal contratto (500mila euro) non erano mai arrivati.
Il Codice degli appalti (Dlgs 163/2006, articolo 118) tutela il subappaltatore, imponendo fra l’altro all’ente pubblico di bloccare i versamenti se l’affidatario non certifica puntualmente i pagamenti effettuati nei confronti dei privati che lavorano per lui; per esercitare questo diritto, dal momento che l’affidatario era finito nella procedura di concordato preventivo, la Srl ha chiesto all’ateneo di accedere ai documenti, ma non ha ricevuto risposta (in questi casi, in base all’articolo 25, comma 4 della legge 241/1990, il silenzio equivale a un rifiuto).
Da qui la lite, a cui il Tar Lazio ha offerto la prima soluzione. Per i giudici amministrativi, la condizione di subappaltatore determina un «interesse concreto e attuale» all’accesso agli atti, perché con la documentazione in mano può chiedere il blocco dei pagamenti all’ente pubblico e decidere come agire in via giurisdizionale.
Contratti e mandati di pagamento, specifica il Tar, hanno natura privatistica, ma rientrano nel novero dei «documenti amministrativi» se adottati da un ente pubblico.
(fonte Il Sole 24 Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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