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Il contratto di prossimità non può ridurre il minimale contributivo


Ordine Informa

I contratti di prossimità non possono modificare l’importo della retribuzione imponibile minima da utilizzare ai fini previdenziali stabilito dagli accordi collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali dotate di rappresentatività comparativa. In questo senso si è espresso ieri il ministero del Lavoro con la risposta a un interpello (numero 8/2016) formulato dall’Associazione nazionale consulenti del lavoro.Il decreto legge 338/1989 stabilisce, all’articolo 1, che il calcolo dei contributi previdenziali deve fare riferimento all’importo delle retribuzioni previsto da leggi, regolamenti e contratti collettivi. In concreto, il principio comporta un effetto molto rilevante: anche le imprese che non applicano un contratto collettivo, oppure ne applicano uno diverso da quello sottoscritto dalle organizzazioni dotate di rappresentatività comparativa, e che prevede trattamenti inferiori, sono tenute a versare i contributi commisurati alle retribuzioni minime stabilite dagli accordi sindacali dotati di rappresentatività.
La questione esaminata dall’interpello concerne la possibilità per gli accordi di prossimità di diminuire tale soglia.

Il contratto di prossimità, disciplinato dall’articolo 8 della legge 148/2011, è un accordo collettivo siglato a livello aziendale o territoriale che, in presenza di determinate finalità, può stabilire regole in deroga a norme di legge o di contratto collettivo. Questa deroga può interessare anche la retribuzione utile ai fini contributivi?

Il ministero del Lavoro esprime una posizione negativa, partendo dalla considerazione che l’articolo 8 non annovera l’imponibile minimo contributivo tra le materie che possono essere oggetto di una disciplina in deroga a quella prevista da norme di legge o di contratto collettivo nazionale. Inoltre, osserva il ministero, tali intese non potrebbe comunque dispiegare effetti pregiudizievoli per i terzi estranei alla loro sottoscrizione, che in tal caso sarebbero gli enti previdenziali creditori dei contributi.

A questa considerazione è collegata una seconda valutazione da parte del ministero. L’Ancl ha chiesto, infatti, se il rispetto dei contratti di prossimità può essere sufficiente ai fini dell’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (Durc), oppure se questo può essere rilasciato solo se viene rispettato il contratto collettivo nazionale. Sul tema, il ministero ricorda che ai fini del Durc l’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 impone non solo il rispetto degli accordi collettivi, ma richiede anche il rispetto «degli altri obblighi di legge».

In questa locuzione, secondo il ministero, rientra anche il rispetto della normativa che regola il minimale contributivo. Di conseguenza, ai fini del rispetto della norma non sarà sufficiente applicare il contratto di prossimità, ma dovranno anche essere rispettare le regole sul minimale contributivo.

L’interpello affronta solo indirettamente, invece, la questione relativa alla possibilità per gli accordi di prossimità di determinare – fermo restando il minimale da utilizzare a fini contributivi – un trattamento economico inferiore a quello previsto dai contratti nazionali. Il ministero sembra propendere per una soluzione negativa, ricordando che l’articolo 36 della Costituzione è un principio inderogabile. Questa posizione non appare del tutto convincente, perché anche gli accordi di prossimità sono contratti collettivi e, come tali, possono definire l’entità della retribuzione proporzionale e sufficiente, in coerenza con principi costituzionali.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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