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I forfettari applicano la ritenuta di acconto?


Fisco Ordine Informa

I forfetari non subiscono la ritenuta di acconto e non la operano sui compensi corrisposti ma devono rispettare determinati obblighi dichiarativi.
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) godono di notevoli semplificazioni fiscali e contabili. Rientra in queste agevolazioni anche il trattamento delle ritenute d’acconto. In particolare:

sono esonerati dall’operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto all’atto del pagamento di compensi, stipendi, provvigioni ecc. in quanto i forfetari non sono dalla legge considerati sostituti d’imposta. Si ricorda che nonostante questa semplificazione l’art. 73 della L.190/2014 ha previsto che coloro che aderiscono al regime forfetario adempiano a determinati obblighi informativi, tra cui il dettaglio dei percettori redditi non soggetto a ritenuta, in un apposito prospetto della dichiarazione Unico/2016. Il prospetto predisposto dal legislatore si trova nel quadro RS ed è denominato : Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni- Obblighi informativi. In tale prospetto ai righi RS 371, RS 372 e RS 373 devono essere indicati i redditi erogati per i quali alla data del pagamento non è stata operata la ritenuta ed il codice fiscale dei relativi percettori;

non sono soggetti a ritenuta d’acconto in quanto i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario sono sottoposti ad imposta sostitutiva per i redditi, IRAP e addizionali pari al 15% o al 5% se ricorrono determinate condizioni. Poichè i redditi percepiti non sono quindi soggetti a ritenuta, come chiarito dalla Circolare n. 10/e del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, è necessario che il contribuente aderente il regime forfetario rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola.

Si ricorda che se il forfertario subisce per errore delle ritenute, e correggere l’errore sia impossibile, se tali importi sono stati regolarmente certificati dal sostituto d’imposta è comunque possibile richiedere l’importo della ritenuta subita:

– a rimborso

– scomputata in dichiarazione.

(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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