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Gestione Separata: indennità per i genitori nei casi di adozione


News Lavoro

Il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 ha modificato l’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono inoltre utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’ente autorizzato a curare la procedura di adozione.

Nella circolare INPS 20 aprile 2018 n. 66 sono contenute le istruzioni operative per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, iscritti alla Gestione Separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili secondo il riformato articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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