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Gestione pubblica: obblighi contributivi durante sospensione cautelare


News Lavoro

Con la circolare INPS 16 gennaio 2014, n. 6 l’Istituto ha indicato, tra i redditi imponibili ai fini pensionistici per la Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso. 

L’Istituto ha così esteso alla gestione pubblica la regola vigente per le pensioni della gestione privata in tema di imponibilità ai fini pensionistici dell’assegno, modificando il precedente orientamento dell’INPDAP che non riteneva imponibile l’assegno alimentare erogato nei periodi di sospensione cautelare.

Con il messaggio 29 maggio 2018, n. 2161 l’INPS fornisce chiarimenti in merito agli obblighi contributivi e alla valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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