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Garanzia Giovani raddoppia gli incentivi


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Novità’ in casa Garanzia Giovani. Riguarda il raddoppio del bonus occupazionale concesso alle aziende che assumeranno dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 giovani provenienti da un percorso di tirocinio curriculare e/o extracurriculare di Garanzia Giovani, purchè attivato entro il 31 gennaio 2016. I bonus occupazionali che raddoppiano rappresentano un’opportunità da non perdere per le imprese, che potranno beneficiare di un importante incentivo economico.
Si chiama superbonus occupazionale e riconosce, appunto, un incentivo economico del valore tra i 3 mila e 12 mila euro ai datori di lavoro che, dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, assumono giovani Neet che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016. A stabilirlo è il decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio, pubblicato venerdì 26 febbraio 2016 sul sito pubblicità legale del ministero del lavoro.
Quali Assunzione risultano agevolate dal SUPERBONUS.
Il nuovo bonus fa parte del programma Garanzia Giovani ed interessa in modo precipuo i Neet, ossia i giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di formazione od istruzione. L’incentivo opera ed agisce solo in caso di un’ assunzione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ma solo nel caso in cui il giovane Neet abbia svolto o stia ancora svolgendo un tirocinio avviato (tirocinio curricolare e/o extracurricolare) sempre nell’ambito di Garanzia Giovani, entro il 31 gennaio 2016.
Il “quantum” del superbonus.
L’incentivo, come detto, compete sulle sole assunzioni effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 a patto che, il tirocinio oggetto della trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del programma Garanzia Giovani; il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito Neet.
Il quid dell’incentivo non è univoco ma è determinato dalla classe di profilazione assegnato al giovane Neet nell’ambito della Garanzia Giovani dal centro per l’impiego od altri servizi competenti, come indicato in una prima tabella, di seguito riportata. Il bonus e’ fruibile in 12 quote mensili di pari importo mentre in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (rispetto ai 12 mesi) e’ riconosciuto in misura proporzionata alla durata.
Assunzione a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione
Classe di profilazione: bassa media Alta Molto alta
Misura annua. 3000. 6000. 9000. 12000
Misura mensile. 250. 500. 750. 1000
Situazione ante superbonus
Tipo di contratto
classe di profilazione da 1 a 4:
1
BASSA
2
MEDIA
3
ALTA
4
MOLTO ALTA
Contratto a tempo determinato 6-11 mesi
€ 1.500
€ 2.000
Contratto a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi
€ 3.000
€ 4.000
Contratto a tempo indeterminato
€ 1.500
€ 3.000
€ 4.500
€ 6.000
Per le assunzioni a tempo indeterminato che avvengono dal 1 marzo al 31 dicembre 2016 i relativi mporti vanno raddoppiati se il neoassunto proviene da un percorso di tirocinio nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
Classe di profilazione
bassa media alta molto alta
Contratto a tempo determinato 6-11 mesi tutto invariato
tutto invariato tutto invariato tutto invariato
Contratto a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi tutto invariato tutto invariato tutto invariato tutto invariato
contratto a tempo indeterminato (superbonus)
3.000 euro 6.000 euro 9.000 euro 12.000 euro
L’inventivo e’ inoltre interamente cumulabile con altre agevolazioni all’assunzione di natura economica o contributiva NON SELETTIVE rispetto ai datori di lavoro e lavoratori, come ad esempio l’esonero contributivo 2015 e 2016. Viceversa nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi all’assunzione selettivi. In specie, il bonus occupazionale è cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali (da intendersi: retribuzione correnti e differite, contributi previdenziali ed assicurativi) con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro ossia incentivi rivolti a particolari categorie di datori di lavoro o di lavoratori tra cui si ricordano:
a) l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività;
b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010 (incentivo economico);
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della L. n. 92/2012 (incentivo economico) ora Naspi;
d) l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n. 76/2013 (incentivo economico) (cessato a giugno 2015);
e) l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
f) l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’ ex art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove (sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto (soggetto alla regola del “de minimis”)..
In forza del decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile (art. 7, comma 3, nuova versione, a seguito delle modifiche apportate dal decreto n. 11/2015) con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. Non selettivi vuol dire applicabili a tutti i datori di lavoro e per l’assunzione di qualsiasi lavoratore. Il predetto bonus occupazionale è cumulabile, senza limitazioni, ad esempio:
– con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ed “ora” , 2016;
– lavoratori in mobilità in riferimento allo sgravio contributivo in forma agevolata del 10%.
Per chiudere la breve parentesi, si ricorda come il decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 ha ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
Rimane invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, necessario che l’assunzione sia stata preceduta dall’iscrizione del giovane al programma.
Vincolo del de minimis.
Il nuovo bonus e’ liberamente fruibile nel rispetto del limite della regola del de minimis, pari ad € 200 mila nell’arco di tre anni. I limiti sull’utilizzo degli aiuti di Stato in regime “de minimis” di 200mila euro in tre anni sono riferiti all’utilizzatore, che dovrà anche provvedere alla relativa dichiarazione. Tenuto conto che la circolare Inps n. 129/2015, ribadisce che il destinatario finale dell’incentivo è l’utilizzatore, il quale dovrà rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali del costo del lavoro del lavoratore somministrato, al netto dell’importo del bonus.
Oltre tale limite del de minimis (oltre il quale è possibile procedere) invece, come espresso dalla recente prassi amministrativa (decreto direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015 e circolare INPS n. 32/2016) occorre rispettare delle ulteriori e seguenti condizioni (scattano dei paletti soggettivi molto particolareggiati nonchè il complicato calcolo dell’incremento netto occupazionale):
– nell’ipotesi di assunzione di giovane d’età compresa tra 16 e 24 anni, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale, cioè un aumento netto dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
– nell’ipotesi di assunzione di giovane d’età compresa tra 25 e 29 anni, l’assunzione deve comportare un incremento netto occupazionale e deve ricorrere almeno una delle seguenti situazioni:
a) il giovane non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) il giovane non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma d’istruzione e formazione professionale o ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
c) il giovane è occupato in processi o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la diparti media uomo-donna dell’Italia, ovvero e’ occupato in settori economici in cui sia riscontrata la predetta disparità.
Il requisito dell’incremento netto occupazionale non è richiesto nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria d’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Mentre è richiesto nel caso in cui il posto od i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Le risorse su base nazionale.
Per finanziare l’incentivo sono stanziati 50 milioni di euro a livello nazionale ed è riferito alle sole assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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