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Fondo solidarietà marittimo SOLIMARE: accesso all’assegno ordinario


News Lavoro

Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2015, n. 90401, provvede ad attuare interventi a tutela del reddito del personale marittimo, amministrativo e di terra delle imprese armatoriali nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.

A seguito dell’accordo del 30 novembre 2015, di adeguamento della disciplina del Fondo alle disposizioni dell’articolo 26, comma 7, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 gli interventi del Fondo sono rivolti a tutte le imprese armatoriali con più di cinque dipendenti, comprese le imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 6 del decreto interministeriale, il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Per l’accesso alla prestazione non sono richiesti requisiti di anzianità aziendale.

Con la circolare INPS 23 novembre 2017, n. 173 si forniscono le istruzioni amministrative e operative in ordine alla prestazione di assegno ordinario erogato dal Fondo in argomento, sulla base delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 90401/2015 e successive modificazioni.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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