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I fondi di solidarietà bilaterali hanno lo scopo di garantire tutela ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni sia Ordinaria (CIGO) sia Straordinaria (CIGS).
In caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, i fondi possono erogare prestazioni a sostegno del reddito (assegno ordinario e assegno emergenziale/integrativo) oppure finanziamenti a programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.
Il messaggio 20 settembre 2017, n. 3617 illustra i parametri relativi alla determinazione del tetto aziendale, che regola il meccanismo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle suddette prestazioni.